II nuovo divorzio: se l'amore finisce i soldi restano

Grazie ad una sentenza della Cassazione da adesso si potrà chiedere un assegno di divorzio pari alle potenzialità economiche dell'ex coniuge. Non conta solo il bisogno ma anche le risorse.

27 NOV 2013 · Tempo di lettura: min.
Fonte: Wikipedia

In materia di assegno di divorzio occorre distinguere tra “stile di vita" e “tenore di vita". Lo stile di vita, pur in presenza di rilevanti potenzialità economiche può essere “understatement", ovvero sottotono o dimesso, per scelta personale. Il tenore di vita in costanza del matrimonio va valutato in relazione al complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, oltre che di fondate aspettative per un rilevante cambiamento di stile di vita.

Questo è probabilmente il passaggio più importante del testo della sentenza della Cassazione civile, sez. I, n. 23442, una sentenza che apporta un contributo totalmente nuovo al calcolo dell'assegno divorzile.

In attesa che il vuoto legislativo venga colmato, questa sentenza costituisce una base importante per la determinazione dell'assegno divorzile ed è d'interesse per molte coppie in fase di divorzio e dei loro avvocati matrimonialisti.

Aspettative di vita, non più bisogni

Mentre sino ad oggi si è parlato di uno stato di bisogno del coniuge debole, la sentenza ribalta il parametro riconoscendo il diritto a delle aspettative di vita al momento del matrimonio.

Un tenore di vita modesto, in presenza di buone risorse economiche, tollerato da parte del coniuge non costituisce più lo standard a cui riferirsi. Il calcolo dell'assegno secondo la Corte di Cassazione deve riferirsi invece alle oggettive possibilità economiche dei coniugi, comprese tutte le potenzialità del patrimonio fondate su “capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, oltre che di fondate aspettative per il futuro".

Il caso: una coppia benestante si separa ma lui non vuole pagare il mantenimento

Tutto nasce dal caso di una coppia in cui il marito contestava la fruizione da parte della sua ex moglie di un assegno pari a 1200 euro, con la motivazione che la donna era in grado di mantenersi da sola e che il matrimonio era stato breve. La donna, primario ospedaliero e proprietaria della casa in cui vive, non sarebbe stata bisognosa dell'assegno secondo l'ex marito.

La Corte ha invece decretato che anche le aspettative di vita vanno considerate, infatti non è fuori luogo pensare che ci si aspetti (anche se non lo si pretende) un notevole cambiamento e miglioramento nel tenore di vita al contrarre matrimonio con un uomo che possiede un ingente patrimonio immobiliare, anche se il matrimonio è di breve durata: «vale a dire in quella di proprietario di una tenuta con casale ristrutturato di 550 mq e arredato con vecchi mobili toscani, giardino, piscina, annessi e via dicendo; di un appartamento a Parigi, di altri due entro Roma, uno dei quali di 200 mq, e poi di svariati altri immobili in territorio di Siena e di Chianciano Terne».

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Scritto da

Manuela Pirrone

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