Il dipendente che copia su dispositivo mobile file aziendali può essere licenziato per giusta causa
È legittimo il licenziamento del lavoratore che copia su chiavetta usb file aziendali anche se non protetti da password.
La Cassazione con sentenza n. 25147 del 24 ottobre 2017 ha stabilito che la sottrazione dei dati aziendali effettuata attraverso copiatura di chiavetta usb indipendentemente dalla diffusione degli stessi all'esterno dell'azienda e anche se gli stessi non comportano immediata lesione e attuale produzione di danni al datore di lavoro è motivazione sufficiente all'irrogazione del licenziamento per giusta causa del lavoratore che ha posto in essere tale comportamento.
Già i Giudici della Corte d'appello di Perugia avevano riformato la sentenza di primo grado ritenendo legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro di una azienda chimica a un lavoratore che aveva copiato su una pen drive dei file aziendali ritenendo detto comportamento in violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e integrante la fattispecie prevista dall'art. 52 del contratto collettivo dei dipendenti delle aziende chimiche, sanzionata con il licenziamento.
La Cassazione non ha ritenuto di accogliere la tesi dell'insussistenza dei motivi a supporto dell'illegittimità del licemziamento delineata dal lavoratore ovvero che i dati copiati non erano stati divulgati a terzi e l'aver solo copiato file non equivaleva a rendere pubblici gli stessi e disponibili a terzi e che il fatto che detti file non erano protetti da alcuna password tale da giustificarne la copiatura.
Per la Suprema Corte il lavoratore secondo quanto disposto dall'art 2105 c.c. che deve rispettare il "dovere di fedeltà" ha voluto ribadire maggiormente , che il richiamato dovere "si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività."
Da qui il rigetto del ricorso del lavoratore che aveva copiato su chiavetta usb file aziendali ledendo irrimedialmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro che al momento del licenziamento non aveva avuto alcun danno da tale copiatura ma che potenzialmente avrebbe potuto averlo.