Una proposta di legge per lottare contro il mobbing
Come verranno puniti questi reati se dovesse essere approvata questa proposta di legge?
Il testo propone l'introduzione dell'articolo 582-bis all'interno del Codice Penale che prevede sanzioni per i reati di mobbing e di straining.
Il mobbing potrebbe essere una nuova fattispecie penale. È questo l'obiettivo di una proposta di legge depositata nel 2014 e che, dal 13 ottobre scorso, è in esame presso la Commissione Giustizia della Camera. Ciò sarà possibile se la proposta dovesse andare in porto, introducendo l'articolo 582-bis all'interno del Codice Penale in modo tale da colmare la lacuna presente nella legislazione. Per il mobbing, infatti, non esiste né una norma né pene specifiche.
Cosa s'intende con il termine "mobbing"? Questa parola viene dal verbo inglese "to mob" ossia molestare. Si utilizza prevalentemente in campo lavorativo e indica le molestie verbali e psicologiche che avvengono in questa area. La proposta di legge spiega che:
"In sostanza il mobbing si identifica in atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica, posti in essere dai colleghi, il cosiddetto «mobbing orizzontale», dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici, il cosiddetto «mobbing verticale» [o "bossing"] nei confronti di un dipendente, individuato come vittima; atti e comportamenti intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell'ambiente di lavoro e spesso finalizzati ad ottenerne l'estromissione".
Per ora, non esiste una legge e una sanzione specifica per questi comportamenti, tanto che alcuni imputati sono stati scagionati proprio per la mancanza di una norma apposita. Attualmente, infatti, a meno che il mobbing non rientri in altri tipi di fattispecie, le vittime non sono tutelate in maniera soddisfacente.
L'eventuale introduzione dell'articolo 582-bis all'interno del Codice Penale, inoltre, creerebbe anche una fattispecie relativa allo straining. La proposta di legge, infatti, vuole distinguere i due termini. Il testo specifica che:
"Diversamente, se le azioni si presentano come singole, si ha la fattispecie ricadente nel concetto di straning (riconosciuto per la prima volta con la pronuncia del tribunale del lavoro di Bergamo nel 2005, nonché confermato dalla recente sentenza della Cassazione penale n. 28603 del 3 luglio 2013), ovvero un'azione unica e isolata con effetti duraturi nel tempo che determini stress forzato e duraturo tale da provocare effetti negativi nell'ambiente di lavoro".
Come verranno puniti questi reati se dovesse essere approvata questa proposta di legge? Secondo quanto si legge nel testo, l'articolo 582-bis intitolato "Mobbing e straining" prevederebbe delle pene specifiche per questi delitti che saranno procedibili d'ufficio: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore – con - la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000".
Nel caso dello straining, quindi se il reato si presenta attraverso un'unica azione, la pena oscillerà fra 3 mesi e 2 anni di reclusione e una sezione da 3 mila a 15 mila euro.
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