Immobile adibito a casa coniugale e suo rilascio
Cassazione, SS UU, 29/09/2014 n. 20448: rilascio dell'immobile assegnato all'ex coniuge in caso di un urgente e imprevisto bisogno del proprietario.
Nel caso di specie, l'attore, posto che il contratto era stato stipulato senza indicazione di un termine di durata, lo inquadrava nella categoria del come comodato "precario" ex art. 1810 c.c., ai sensi del quale – in questi casi – il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante lo richieda.
Lo stesso, infatti, afferma che, di fatto, non sussisteva alcun vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari e che, anzi, lo stesso era stato concesso in godimento «quale sistemazione temporanea provvisoria e precaria per i giovani coniugi», aspetto che non era stato adeguatamente verificato in sede di merito.
La Cassazione, riprendendo il principio statuito dalle Sezioni Unite del 2004, qualifica invece il comodato de quo non come "precario" ex art. 1810 c.c., ma come comodato "ordinario", soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1803 e ss., "con la conseguenza" – chiarisce la Corte, rifacendosi ad un orientamento costante – "che questi (il comodante) è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva la sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno".
Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto, ma anche il sopravvenire di un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole ed il contrapposto bisogno del comodante.