Istanza di fallimento: quando chiederla e le conseguenze sul fallito

Il fallito viene privato, dalla data della sentenza, dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti. Ma come funziona esattamente?

2 APR 2015 · Tempo di lettura: min.
Istanza di fallimento: quando chiederla e le conseguenze sul fallito

In tempi di crisi sentiamo parlare spesso di aziende che falliscono. Ma quali sono le condizioni? E cos'è un'istanza di fallimento? Come funziona? Chi può fallire e quando?

Cos'è un'istanza di fallimento?

Attualmente è aumentato il lato processuale e tecnico della fase volta alla dichiarazione di fallimento, motivo per cui si considera l'assistenza di un legale del tutto necessaria.

Attraverso un'istanza di fallimento si apre la procedura per dichiarare il fallimento di un imprenditore che ha un'attività commerciale. Quest'atto dev'essere presentato al Tribunale competente così come precisato dalla cosiddetta Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942) e dal Codice Civile.

Quali i presupposti?

Per poter intraprendere questa procedura devono sussistere i presupposti soggettivi e quelli oggettivi.

Presupposti soggettivi

Sono soggette all'istanza di fallimento solo le imprese private, escludendo così quelle pubbliche, non commerciali e i piccoli imprenditori definiti dall'art.2083 del codice civile. L'art.1 della legge fallimentare, inoltre, specifica ulteriormente i presupposti che deve avere l'imprenditore o la sua impresa per poter essere soggetto dell'istanza di fallimento.

Presupposti oggettivi

L'impresa dev'essere in stato di insolvenza che, secondo l'articolo 5 della legge fallimentare, "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

L'istanza di fallimento, inoltre, può essere dichiarata "su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero" (art. 6, legge fallimentare).

Quali sono gli effetti sul "fallito"?

Se viene dichiarato il fallimento si hanno effetti sull'imprenditore, sui creditori e su terzi. Le conseguenze sono specificate dagli artt.42 - 49 della legge fallimentare.

Il fallito viene privato, dalla data della sentenza, dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti. Ciò si riferisce a tutti i beni, eccetto quelli esclusi dall'art.46:

- i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

- gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;

- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

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