Sinistro stradale: reato di fuga anche in presenza di altri

Per chi non si ferma né assiste le persone coinvolte nell'incidente, l'articolo 189 del Codice della Strada prevede il reato di fuga.

13 LUG 2017 · Tempo di lettura: min.
Sinistro stradale: reato di fuga anche in presenza di altri

Una sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che, anche in presenza di altri soggetti, chi provoca un incidente stradale ha l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle eventuali vittime.

Non sono pochi i casi di cronaca legati ai cosiddetti "pirati della strada", ossia a quelle persone che, dopo aver causato un incidente stradale con il proprio veicolo, non si fermano a prestare soccorso. In questo caso la persona che non si ferma e non presta assistenza alle eventuali vittime incorre nel reato di fuga previsto dal Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285). Secondo il primo comma dell'articolo 189 di questa legge, infatti:

"L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona".

Per chi non si ferma né assiste le persone coinvolte, l'articolo 189 prevede il reato di fuga. Chi non si ferma, in caso di incidente con danno alle persone, infatti, "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" e si applica "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni". Chi non presta l'assistenza occorrente, invece, "è punito con la reclusione da un anno a tre anni" e si applica "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni".

La sentenza della Corte di Cassazione

Cosa succede se chi ha causato l'incidente non rispetta la legge e sono intervenute altre persone per assistere le vittime del sinistro? Secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 32114/2017 del 4 luglio scorso, anche in questo caso si tratterebbe di reato di fuga.

Il caso preso in esame riguardava il ricorso di un automobilista che, dopo aver causato ben due incidenti stradali in pochi minuti, si è dato alla fuga. Secondo quanto affermato dall'uomo, però, non si era reso conto del danno provocato e che, in ogni caso, sul luogo dell'incidente era presente un altro soggetto che ha potuto prestare soccorso, scagionandolo da eventuali responsabilità. Questa spiegazione, però, non ha convinto la Corte di Cassazione che, essendo state causate lesioni alle vittime ed essendosi realmente dato alla fuga, nonostante la presenza di altri soggetti, ha comunque violato la norma che prevede di fermarsi e prestare assistenza. Tutti questi elementi sottolineano almeno la presenza del cosiddetto dolo eventuale.

Nella sentenza della Corte Costituzionale, infatti, si legge:

"In tal senso si deve rammentare che nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi sesto e settimo, cod. strad., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza".

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