La notifica di Equitalia non interrompe la prescrizione della multa e dell’ammenda penale
La Suprema Corte di Cassazione ha mutato l'originario orientamento secondo il quale gli atti di esecuzione erano in grado di interrompere e/o sospendere il termine prescrizionale della pena.
Il codice penale prevede all'art. 172 c.p. rubricato "estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo" che la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Al secondo comma è previsto inoltre il caso di pena congiunta di reclusione e multa, quando queste sono inflitte dal Giudice congiuntamente si ha riguardo al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Ovviamente il termine dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale è il giorno in cui la condanna diviene definitiva ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena. L'estinzione della pena non può avere luogo inoltre in caso di recidivi, nei casi preveduti dall'art. 99 o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero se il condannato durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
La Suprema Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha mutato l'originario orientamento secondo il quale gli atti di esecuzione, quali la notifica della cartella esattoriale da parte di Equitalia, erano in grado di interrompere e/o sospendere il termine prescrizionale della pena pecuniaria.
Con la sentenza del 3.06.2009 la Suprema Corte ha affermato infatti che
"non può ritenersi priva di conseguenze ermeneutiche la circostanza sistematiche che la regolamentazione codicistica sostanziale in materia penale indichi esplicitamente l'istituto della prescrizione allorché detta la disciplina relativa al reato (art. 157 e segg.) mentre nel capo successivo, allorché la analoga disciplina estintiva riguarda non più il reato, bensì la pena, termine di prescrizione scompare del tutto. Da tale premessa trae il Consiglio la deduzione Giuridica che gli istituti della interruzione e della sospensione, connaturati all'istituto in parola fin dalla tradizione romanistica dalla cui augusta lezione storica la prescrizione ha avuto origine, in tema di estinzione della pena per decorso del termine non trovano applicazione, né ad essi può farsi riferimento in assenza di una disciplina positiva, inserita nel codice penale, relativa ai principi della prescrizione civile ed agli istituti civilistici della sospensione e della interruzione di siffatta tipologia prescrizionale".
Tale nuovo orientamento giurisprudenziale, sicuramente più rispettoso del principio di stretta legalità e aderente al dato normativo il quale non prevede alcuna ipotesi di sospensione e di interruzione della prescrizione della pena della multa e dell'ammenda, è stato anche recentemente accolto da alcuni tribunali, fra tutti Tribunale di Milano con l'ordinanza del 7.11.2011 dell'XI° sezione Penale. Precisamente il Tribunale di Milano, a seguito d'incidente esecutivo ha dichiarato, ai sensi dell'art. 172 c.p. estinta per intervenuta prescrizione della pena la multa di 30.000,00 a carico dell'imputato, nonostante questi avesse ricevuto pochi anni addietro una notifica da parte di Equitalia per l'importo complessivo suddetto.
L'ente gestore infatti una volta ricevuta dall'ufficio esecuzione penale del Tribunale l'importo da riscuotere ha diritto di procedere in esecuzione del titolo contenuto nella sentenza di condanna penale la quale contiene una multa o un'ammenda.
Sarà onere dell'imputato e del suo difensore l'instaurazione di un incidente esecutivo, instaurato presso il Giudice dell'esecuzione penale, teso a far dichiarare l'intervenuta estinzione della pena pecuniaria della multa e dell'ammenda per decorso del tempo ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p.