La professione di dentista e la responsabilità medica

In caso di errori o di omissioni del dentista, il paziente ha diritto a richiedere un risarcimento danni.

6 OTT 2019 · Tempo di lettura: min.
La professione di dentista e la responsabilità medica

In tema di responsabilità medica, anche i dentisti sono tenuti a risarcire i pazienti nel caso in cui vengano arrecati danni causati da una negligenza medica. Quali tipi di responsabilità hanno e quali sono i danni per cui è possibile chiedere un risarcimento?

Chi lavora nel settore della medicina lo sa bene. La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che hanno i medici o altri professionisti sanitari nel momento in cui cagionano danni ai pazienti in seguito a un errore o a un’omissione.

Su questo tema è intervenuta ultimamente la cosiddetta riforma Gelli, la legge 24 dell'8 marzo del 2017, che ha ridotto la responsabilità penale dei medici, con l’inserimento dell’art. 590 sexies nel codice penale che sancisce che “la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. A livello civile, invece, la legge sancisce che la responsabilità della struttura sanitaria (pubblica o privata) è di natura contrattuale, mentre quella del medico è di tipo extracontrattuale.

Il lavoro dei dentisti è soggetto a responsabilità medica? Senza dubbio, in quanto professionisti sanitari. Ciò vuol dire che in caso di errori o di omissioni del dentista, il paziente ha diritto a richiedere un risarcimento danni. Da un impianto dentale difettoso fino alla lesione di un nervo, i trattamenti odontoiatrici possono avere i loro rischi se non vengono effettuati in maniera accurata e professionale.

Anche i dentisti, infatti, sono tenuti a seguire e a rispettare la cosiddetta “leges artis”, ossia quelle regole di condotta del settore. Quale tipo di responsabilità medica hanno questi tipi di professionisti in caso di danni al paziente? Da una parte, esiste una responsabilità di tipo contrattuale se il dentista è un libero professionista, proprio come stabilito dalla riforma Gelli, così come messo in pratica nella sentenza sentenza 1654/2018 del Tribunale di Milano. In questo caso, la prescrizione è di 10 anni. Dall’altra parte, il dentista ha anche una responsabilità extracontrattuale o aquiliana (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, articolo 2043 del codice civile) quando il suo lavoro viene svolto all’interno di una struttura sanitaria, indipendentemente che sia privata o pubblica. In caso di responsabilità extracontrattuale, la prescrizione è, invece, di 5 anni.

Come funziona il risarcimento danni in questi casi? Dipenderà dal tipo di danno cagionato. Fra le possibilità, si può incorrere nel cosiddetto “danno biologico”. Nel caso si sia prodotta una invalidità permanente, ossia quando il paziente ha subito un danno irreversibile, il risarcimento sarà calcolato su una scala dall’1 al 100%. In caso di danno temporaneo, invece, questo sarà calcolato in giorni e in percentuale. A questi danni, inoltre, vanno aggiunti eventuali “danni morali ed esistenziali”. I pazienti danneggiati, infine, possono anche richiedere il risarcimento anche per il “danno patrimoniale” sia per ciò che hanno dovuto pagare per gli interventi a cui si sono sottoposti sia per eventuali trattamenti futuri per porre rimedio al danno subito.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul tema, puoi consultare il nostro elenco di professionisti esperti in diritto sanitario.

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