Intercettazioni: per quali reati sono previste?

Quali sono le novità previste dal prossimo decreto sulle intercettazioni?

30 AGO 2018 · Tempo di lettura: min.
Intercettazioni: per quali reati sono previste?

Le novità sulle intercettazioni previste dalla riforma Orlando slittano al 31 marzo 2019.

Le intercettazioni sono un tema sempre di attualità. Ultimamente, però, con la riforma Orlando, l'argomento è stato al centro del dibattito anche se, il nuovo decreto che modificherà le procedure relative alle intercettazione, è stato rimandato al 31 marzo del prossimo anno.

Cosa s'intende per intercettazioni?

Si tratta di un procedimento che permette di ascoltare e di registrare le comunicazioni altrui, attraverso strumenti elettronici o meccanici. Si tratta, dunque, di una "intromissione" nella privacy altrui per la ricerca delle prove di un reato. Ovviamente, le intercettazioni vengono consentite solamente in alcuni procedimenti relativi a determinati reati previsti dall'articolo 266 e seguenti del codice di procedura penale. Al di fuori da questi casi e delle procedure richieste dalla legge, le intercettazioni non possono essere utilizzate.

Ecco i reati in cui è possibile utilizzare le intercettazioni:

  • delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
  • delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
  • delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  • delitti di contrabbando;
  • reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
  • delitti previsti dall'articolo 600ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609 undecies;
  • delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del codice penale (commercio di sostanze alimentari nocive, contraffazione, ecc.);
  • delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale (atti persecutori).

Secondo l'articolo 266 del codice di procedura penale, inoltre, sono permesse anche le cosiddette intercettazioni ambientali ossia quelle che permettono la registrazione delle comunicazioni tra presenti che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.

Le novità previste del decreto

A luglio, il Decreto-legge n. 91 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha fatto slittare il decreto di attuazione riguardante le intercettazioni previste dalla riforma Orlando al 2019. Quali dovrebbero essere le principali novità? La nuova normativa tende a cambiare principalmente alcuni procedimenti riguardanti le intercettazioni e a garantire i diritti dei cittadini:

Divieto di trascrizione di audio irrilevanti

Saranno vietate le trascrizioni di quelle "comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge". In questi casi, dunque, verranno indicate nel verbale soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

Archivio del pubblico ministero

Tutti i verbali e le registrazioni delle intercettazioni dovranno essere conservate in un archivio da parte del pubblico ministero. Ciò avviene immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga.

Diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente

Nel codice penale verrà introdotto l'articolo 617-septies: " Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni". La diffusione non è punita se deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul tema, puoi consultare il nostro elenco di professionisti esperti in diritto processuale.

avvocati
Linkedin
Scritto da

StudiLegali.com

Lascia un commento

ultimi articoli su attualità