Incidente stradale: cosa succede se ti dai alla fuga?

Quali sono le pene e le sanzioni previste dal Codice della Strada?

5 DIC 2018 · Tempo di lettura: min.
Incidente stradale: cosa succede se ti dai alla fuga?

Purtroppo, non è raro che, dopo aver causato un incidente stradale, l’automobilista si dia alla fuga. La cronaca è piena di questi casi. Eppure, chi decide di fuggire dal luogo dell’incidente può incorrere in un reato e nelle relative pene e/o sanzioni.

Nel caso in cui un automobilista causi un incidente stradale senza feriti e si dà alla fuga, rischia solamente una sanzione amministrativa, così come sancito dal comma 5 dell’articolo 189 del Codice della Strada:

“Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.

La situazione cambia, invece, se, in seguito all’incidente stradale, ci sono feriti. In questo caso, le conseguenze per l’automobilista che si dà alla fuga sono molto più gravi. Secondo lo stesso articolo del Codice della Strada, comma 6, infatti, “Chiunque […] in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.

In questo caso, dunque, si verifica il cosiddetto “reato di fuga”. In più, l’automobilista che ha causato l’incidente in cui ci sono feriti, infatti, non solo commette un reato se non si ferma, ma ha anche l’obbligo di aspettare l’arrivo delle autorità per compilare il verbale. Secondo il comma 7 dell’articolo 189 del Codice della Strada: “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.

L’automobilista, infatti, può incorrere in un altro reato, diverso da quello di fuga. Il cosiddetto “reato di omissione di soccorso”, infatti, si presenta quando il conducente non aiuta il ferito chiamando le relative autorità, come l’ambulanza o la polizia, non attende il loro arrivo e la relativa compilazione del verbale.

Anche il codice penale prevede un reato simile. Il secondo comma dell’articolo 593, intitolato “Omissione di soccorso”, infatti, sancisce che “Alla stessa pena soggiace [reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro] chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità”.

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