È reato occupare un parcheggio riservato?
Parcheggiare l’auto in un posto riservato a un’altra persona costituisce violenza privata.
Chi lascia la sua auto in un parcheggio privato, in un posto riservato a una particolare persona o, ancora, in corrispondenza di un cancello o di un garage, impedendo al titolare di entrarvi o uscirvi, commette il reato di violenza privata.
Egli infatti sta costringendo un’altra persona, con violenza (dettata, in questo caso, dall’ostacolo della propria macchina) a tollerare, controvoglia, tale comportamento. La pena quindi non è una semplice multa del codice della strada, ma la condanna penale della reclusione fino a 4 mesi.
La sentenza pronunciata e depositata il 7 aprile 2017 dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 17794, ha confermato quanto sentenziato della Corte d’Appello di Palermo, che aveva condannato un automobilista sulla base di dichiarazioni di una disabile, che si era trovata il proprio posto occupato dalla mattina fino a notte fonda da altra autovettura.
Hanno accertato che il veicolo di proprietà dell’imputato è rimasto parcato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009. Questo comportamento aveva di fatto impedito alle persone che ne aveva necessità di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa.
Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità, secondo quanto stabilito nel regolamento, questo è il dettato del già citato art. 188, occorre affermare che il soggetto titolare del contrassegno invalidi deve esporlo in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
È sottinteso che il contrassegno è personale e può essere utilizzato dal titolare in qualunque autovettura, sia egli autista che passeggero.
Se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell’art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare li dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo.