Inquilini morosi: Fondo per la Morosità incolpevole
Il ministero distribuisce i fondi direttamente alle regioni che, a loro volta, secondo i requisiti previsti, li distribuiranno ai cittadini che ne hanno bisogno.
Quali sono i requisiti per gli inquilini morosi per accedere ai contributi del Fondo per morosità incolpevole?
45,84 milioni di euro è la cifra prevista quest'anno per il Fondo per morosità incolpevole previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di cosa si tratta? Questo fondo riguarda tutti quegli inquilini morosi che hanno necessità di un contributo per pagare il canone di locazione. Per poter usufruirne, infatti, è necessario aver perso o essere stati colpiti da una riduzione del reddito del nucleo familiare.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per la Morosità incolpevole s'intende "uno strumento a forte valenza sociale da intendere come ammortizzatore, che facilita il pagamento dei canoni di locazione riducendo, al contempo, il fenomeno della morosità".
Il ministero distribuisce i fondi direttamente alle regioni che, a loro volta, secondo i requisiti previsti, li distribuiranno ai cittadini che ne hanno bisogno. I contributi vengono suddivisi in questo modo: Piemonte 5.718.461,74 euro; Valle d'Aosta 84.276,68; Lombardia 9.293.704,62; Provincia autonoma Trento 175.576,42; Provincia autonoma Bolzano 112.368,91; Veneto 2.123.304,17; Friuli-V.Giulia 301.991,44; Liguria 1.650.112,10; Emilia-Romagna 5.162.293,38; Toscana 3.810.848,06; Umbria 677.036,44; Marche 1.256.852,90; Lazio 6.284.264,51; Abruzzo 660.752,59; Molise 57.940,22; Campania 4.296.072,11; Puglia 2.298.245,30; Basilicata 74.912,61; Calabria 424.894,94; Sicilia 1.001.103,04; Sardegna 376.318,79.
I requisiti necessari
Quali sono gli inquilini morosi che possono usufruire dei contributi previsti dal Fondo per la Morosità incolpevole?
Prima di tutto, per morosità incolpevole s'intende quella situazione di "sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare".
Questa impossibilità di pagare il canone locativo dev'essere causato da:
- licenziamento;
- mobilità;
- cassa integrazione;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;c
- essazioni di attività professionale o di impresa;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
I principali requisiti per accedere al contributo sono:
- reddito I.S.E. non superiore a 35 mila euro o un reddito di lavoro con un valore I.S.E.E. non superiore a 26 mila euro;destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità;
- titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare a uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'immobile oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- cittadinanza italiana, europea o straniero con regolare permesso di soggiorno;
- non essere titolari o richiedenti di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inoltre, definisce i seguenti requisiti per la priorità d'accesso al contributo:
- inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
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