I nuovi criteri per l’obbligo di reperibilità

Il lavoratore non ha l'obbligo di reperibilità dopo aver ricevuto la visita fiscale.

9 GEN 2017 · Tempo di lettura: min.
I nuovi criteri per l’obbligo di reperibilità

Una sentenza della Corte di Cassazione puntualizza le caratteristiche dell'obbligo di reperibilità.

Cosa s'intende per reperibilità per le visite fiscali?

Se un lavoratore è in malattia ha il diritto di poter restare a casa e di ricevere l'indennità economica di malattia. Allo stesso tempo, però, è probabile che riceva una visita di controllo, la cosiddetta visita fiscale nelle ore stabilite dalla legge. In questa fascia oraria il lavoratore ha l'obbligo di reperibilità, ossia ha il dovere di restare nel proprio domicilio per permettere l'esecuzione del controllo sanitario.

Nel caso in cui il lavoratore non sia presente presso il suo domicilio, sta commettendo un inadempimento sia verso l'istituto previdenziale che si fa carico dell'indennità che verso il datore di lavoro che ha necessità della sua prestazione lavorativa. Si parla di inadempimento, inoltre, anche nel caso in cui il lavoratore si trovi presso il suo domicilio ma, per qualche ragione non giustificabile, non accetta il controllo sanitario. Nonostante ciò, la legge permette al lavoratore di allontanarsi dal domicilio qualora questa notizia venga comunicata tempestivamente all'azienda.

Dove termina l'obbligo di reperibilità, le novità

Una sentenza della Corte di Cassazione del 4 gennaio scorso (n. 64/2017) ha chiarito le possibilità che ha il lavoratore di non essere reperibile per la visita fiscale. In generale, l'allontanamento dal proprio domicilio può essere giustificato tramite un avviso preventivo all'azienda. Allo stesso modo può essere ammesso anche un allontanamento causato da un'urgenza giustificabile. In quest'ultimo caso, però, il lavoratore sarà tenuto a dimostrare la reale gravità dell'urgenza che possa giustificare la sua assenza durante la visita di controllo.

Al di fuori di questi casi, il lavoratore che non è presente per la visita fiscale non ha più diritto al trattamento economico di malattia. Incorre in una grave negligenza e, se il comportamento viene reiterato, rischia addirittura il licenziamento. In altri casi stabiliti dalla legge, come patologie gravi e accertate, il lavoratore non è tenuto a svolgere la visita fiscale.

La sentenza n. 64/2017 della Corte di Cassazione, inoltre, conferma quanto già affermato nella sentenza n. 21/2008. Nel momento in cui il medico esegue la visita fiscale e conferma la presenza della malattia, infatti, non esiste più la necessità di sottostare all'obbligo di reperibilità. Nonostante ciò, la sentenza sottolinea che il lavoratore può uscire di casa solamente se ciò non rende più complicata la sua guarigione.

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