La responsabilità penale per il mantenimento dei figli dei genitori non coniugati

La Corte Suprema interviene sul tema delle responsabilità penali dei genitori,distinguendo tra genitori coniugati o già coniugati e genitori non coniugati.Affievolita tutela penale dei figli

28 GEN 2017 · Ultima modifica: 31 GEN 2017 · Tempo di lettura: min.
La responsabilità penale per il mantenimento dei figli dei genitori non coniugati

La Suprema Corte, con la sentenza n. 2666 del 19.01.2017 della VI Sez. penale (Presidente dott. Carcano, Relatore Dott. Corbo), ha annullato la sentenza del 13.06.2014 della Corte di Appello di Trieste, definendo quali possano essere le responsabilità penali in caso di violazione degli obblighi di mantenimento da parte di un genitore nei confronti di un figlio generato al di fuori di un rapporto coniugale.

La Corte territoriale, in presenza peraltro di una modestissima inottemperanza di un genitore che era stato obbligato dal Tribunale per i Minorenni a versare un assegno di mantenimento di 350 euro mensili e che aveva omesso di versare 200 euro, aveva affermato la penale responsabilità del genitore inadempiente ai sensi del reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio del 2006 n. 54, che prevede che in caso di violazione degli obblighi di mantenimento economico debba applicarsi l'art. 12 sexies della legge del 1 dicembre 1970 n. 898 sul divorzio.

L'art. 12 sexies richiamato prevede che "al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale".

In realtà, come individuato dalla Suprema Corte, la legge 8 febbraio 2006 n. 54 contiene una disposizione finale all'art. 4 che si riferisce all'applicazione della legge ai casi di decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, alle sentenze di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché "ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".

La interpretazione della Corte territoriale era stata, quindi, che le norme e le sanzioni penali previste dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 dovessero riferirsi anche ai casi di violazione degli obblighi di mantenimento relativi ai figli di genitori non coniugati mentre la Corte Suprema, osservando che la espressa formulazione normativa indica la applicabilità della legge "ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati" e non recita "in caso di figli di genitori non coniugati", ritiene di conseguenza che la normativa di cui alla legge 8 febbraio 2006 n. 54 estende la sua efficacia solo in relazione alle proprie norme di regolamentazione dei procedimenti, per i genitori di figli non coniugati, ma non anche alle sanzioni penali introdotte per le violazioni al mantenimento dei figli da parte dei genitori coniugati.

Le conseguenze della pronuncia della Suprema Corte sono particolarmente rilevanti nel diritto penale, perché in caso di inottemperanza degli obblighi al mantenimento da parte di genitori coniugati, sia nei casi di separazione che di divorzio, saranno direttamente applicabili le sanzioni di cui all'art. 570 del codice penale e cioè la reclusione fino ad un anno o la multa da euro 103 fino ad euro 1.032, mentre per i casi di inosservanza degli obblighi al mantenimento dei genitori non coniugati, oltre alle sanzioni civili, saranno applicabili solo le sanzioni previste dall'art. 570 co 2 c.p., e cioè le pene precedenti della reclusione e della multa applicate congiuntamente, nei soli casi di responsabilità per chi faccia "mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro" oppure per chi "malversi o dilapidi i beni del figlio minore".

A questa sentenza della Suprema Corte appare necessario aggiungere un commento: anche se l'interpretazione fornita appare francamente ineccepibile dal punto di vista della lettura lessicale delle norme richiamate, di fatto viene ad introdursi, nell'ordinamento penale, una affievolita tutela per i figli minorenni dei genitori non coniugati rispetto ai figli minorenni dei genitori coniugati, con una disparità di trattamento tra le diverse figure genitoriali, donde appare forse opportuno richiedere un intervento di riforma legislativa, anche considerando che probabilmente il dettato della norma è stato così formulato più per frettolosità redazionale del legislatore che non per sua reale volontà.

Sarebbe il caso che su questo tema si aprisse un confronto fra i giuristi e la pubblica opinione.

Scritto da

Avv. Alfredo Guarino

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