la ripartizione delle spese per il mantenimento dei figli tra genitori separati
criteri per la ripartizione delle spese di mantenimento dei figli tra genitori separati protocollo Tribunale
Tra i genitori separati sorgono spesso conflitti sulle spese sostenute per il mantenimento dei figli, se debbano essere considerate già comprese nell' assegno di mantenimento stabilito dal Giudice o, invece, se si tratti di spese straordinarie.
Allo scopo di ridurre il contenzioso in materia, spesso dannoso, molti Tribunali hanno diffuso protocolli specifici diretti all' individuazione preventiva di queste voci di spesa.
Tra le spese ordinarie sono state inserite, ad esempio, la mensa scolastica, la partecipazione a visite di istruzione e a feste tra compagni scuola, le spese per attività sportive e per acquisto di farmaci comuni.
Sono state considerate spese straordinarie, invece, quelle per l'alloggio del figlio studente universitario fuori sede, le spese mediche per cure odontoiatriche e oculistiche, la partecipazione ad attività extracurriculari (ad esempio campi estivi o viaggi studio all'estero).
Per quanto riguarda l'accordo che i genitori devono raggiungere sulle spese straordinarie, molti Tribunali hanno precisato che le spese per l'acquisto dei libri di testo all' inizio dell'anno scolastico non debbono essere oggetto di previo concerto mentre i genitori debbono accordarsi sull' acquisto del mezzo di trasporto (motorino o mini car) per il figlio, per l'iscrizione ad una scuola privata o per eventuali ripetizioni.
Gli stessi protocolli hanno anche indicato le modalità di utilizzo degli assegni famigliari che, indipendentemente da chi sia il genitore titolare del trattamento, debbono essere utilizzati dal genitore presso il quale i figli in vivono in via prevalente.
Infine, è stata prestata attenzione anche al diritto al rimborso del genitore che abbia anticipato tali spese, precisandone la percentuale di competenza ed i termini entro cui richiederlo.
Si noti bene che i protocolli non stabiliscono in anticipo l'ammontare dell'assegno di mantenimento.
La quantificazione effettiva dipende dalle concrete possibilità economiche dei genitori, tenuti entrambi a mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.).