L'addebito della separazione per infedeltà non provata ma resa pubblica
L'addebito della separazione può essere disposto anche in mancanza della prova effettiva del tradimento del coniuge
Nella separazione, l'addebito può essere accertato e dichiarato solo in sede di separazione giudiziale, regolata dagli articoli 151 c.c. e 706 e ss. c.p.c ed alternativa alla separazione consensuale. Questa, a differenza di quella consensuale, si svolge innanzi all'autorità giudiziaria e viene dichiarata con sentenza. L'addebito non può mai essere rilevato d'ufficio dal giudice, in quanto è sempre necessaria la domanda di uno o di entrambi i coniugi, qualora uno di essi o entrambi abbiano interesse ad attribuire la rottura del vincolo coniugale al comportamento dell'altro. Pertanto, l'addebito è dichiarato con sentenza dal giudice qualora accerti che uno dei coniugi abbia violato uno o più doveri coniugali, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la recente giurisprudenza ha affermato che sono rilevanti anche meri sospetti di infedeltà, anche qualora di fatto non si configuri un vero e proprio tradimento, se determinano l'offesa all'onore ed alla dignità dell'altro coniuge per il tramite della diffusione della notizia. Come infatti affermato in una recentissima ordinanza della Suprema Corte, "la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d'infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all'onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio" (Corte di Cassazione, ordinanza 1136/20). In tal senso si ricorda anche la sentenza del Tribunale di Trieste n. 307 del 24 marzo 2011, in cui si sottolinea che "quando la relazione intrattenuta dal coniuge con terzi è idonea a dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è tale da costituire causa di addebito della separazione ex articolo 151 c.c. anche qualora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poichè in ogni caso tale da determinare l'offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge".
Pertanto, la parte ricorrente non sarà tenuta a dimostrare l'effettivo tradimento, ma solo che la notizia del rapporto extraconiugale sia nota alla collettività, comportando un pregiudizio per la propria reputazione e dignità.