L'amministratore di condominio che non partecipa alla mediazione obbligatoria: conseguenze e sanzioni
Condominio e mediazione in materie obbligatorie: l'amministratore di condominio risponde dell'omessa partecipazione alla mediazione obbligatoria. Responsabilità dell'amministratore, sussiste quale legale rappresentante dell'ente.

L'amministratore di condominio che non partecipa alla mediazione obbligatoria: conseguenze e sanzioniUna recente sentenza del Tribunale di Roma ha riacceso i riflettori su un tema cruciale nel diritto condominiale: le conseguenze della mancata partecipazione dell'amministratore alla mediazione obbligatoria. La decisione offre l'occasione per approfondire gli obblighi dell'amministratore e le sanzioni previste in caso di inadempimento, in un contesto normativo che attribuisce sempre maggiore importanza agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.Il quadro normativo di riferimento trova il suo fondamento nell'art. 12-bis del D.lgs. 28/2010, che disciplina le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. La norma prevede un articolato sistema sanzionatorio che si applica quando una parte, senza giustificato motivo, non partecipa al primo incontro di mediazione. Nel caso specifico degli amministratori di condominio, questi obblighi si intrecciano con i doveri generali di gestione previsti dall'art. 1130 del Codice civile, che delinea le attribuzioni dell'amministratore.La giurisprudenza ha progressivamente chiarito i contorni di questi obblighi. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10276 del 28 giugno 2023, ha sottolineato come la presenza alla mediazione debba essere personale e non possa essere delegata al solo avvocato. Questo principio è stato ulteriormente rafforzato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 26185 dell'8 settembre 2023, che ha evidenziato come l'amministratore debba essere munito dei poteri necessari per la gestione della controversia.Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i poteri dell'amministratore nella mediazione. La giurisprudenza ha chiarito che l'amministratore, in quanto rappresentante legale del condominio, può e deve partecipare alla mediazione senza necessità di una preventiva autorizzazione assembleare. Questo principio deriva direttamente dall'art. 1130 del Codice civile, che attribuisce all'amministratore il potere di rappresentare il condominio in tutti i rapporti esterni, inclusi quelli processuali. È importante sottolineare, tuttavia, che per poter concludere un accordo in mediazione, l'amministratore necessiterà dell'autorizzazione assembleare, in quanto il potere di transigere esula dalle sue attribuzioni ordinarie.Le conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione sono particolarmente severe. Oltre alla sanzione pecuniaria corrispondente al contributo unificato, il giudice può trarre da questo comportamento argomenti di prova nel successivo giudizio. Come evidenziato dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 209 del 22 febbraio 2023, in casi particolarmente gravi si può configurare anche una responsabilità per lite temeraria.La ratio di questo sistema sanzionatorio è duplice: da un lato, si vuole incentivare l'utilizzo effettivo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, dall'altro si mira a responsabilizzare gli amministratori di condominio nel loro ruolo di gestori degli interessi comuni. La mediazione non è infatti un mero adempimento formale, ma rappresenta un'opportunità concreta per risolvere le controversie condominiali in modo più efficiente e meno costoso rispetto al contenzioso giudiziale.Per gli amministratori di condominio, queste pronunce costituiscono un importante monito sulla necessità di gestire con professionalità e diligenza le procedure di mediazione. La distinzione tra il dovere di partecipazione (che non richiede autorizzazione) e il potere di concludere accordi (che necessita di approvazione assembleare) delinea chiaramente l'ambito delle loro responsabilità. La mancata partecipazione non solo espone a sanzioni economiche, ma può anche configurare una grave irregolarità nella gestione, potenzialmente rilevante ai fini della revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 1129 del Codice civile.In conclusione, il messaggio della giurisprudenza è chiaro: la partecipazione alla mediazione rappresenta un dovere professionale dell'amministratore, il cui inadempimento può avere conseguenze significative sia sul piano processuale che su quello della responsabilità personale. Gli amministratori sono quindi chiamati a una gestione sempre più attenta e professionale delle controversie condominiali, nella consapevolezza che la mediazione rappresenta uno strumento fondamentale per la loro risoluzione efficace.