L'assegno divorzile e il tenore di vita
L'Avvocato Massimo Mascali, tramite quest'articolo, ci fornisce ulteriori chiarimenti sulla sentenza nº 11 del 09/02/2015.
Non è vero che l'assegno divorzile deve necessariamente garantire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Questo è quanto la Corte Costituzionale rammenta ai giudici, in maniera più che autorevole, con la sentenza nº 11 del 09/02/2015. Precisa, inoltre, che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio costituisce solo uno dei parametri di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile e
«rileva, bensì, per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno, ma, in concreto, quel parametro concorre e va bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nell'art. 5 (L. 898/1970)».
Assodato che il tenore di vita costituisce esclusivamente il limite invalicabile, l'assegno andrà poi adeguato tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi (valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio), della mancanza di mezzi adeguati o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.