L'azione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio
Nel caso in cui venga esercitata azione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitore non sposati, il bilanciamento che il giudice è tenuto ad effettuare tra con
Cass. civ., 2 febbraio 2022, ordinanza n.3252: l'azione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio
L'articolo 263 c.c. contempla il caso dell'impugnazione per difetto di veridicità, azione che può essere promossa sia dal genitore che ha compiuto il riconoscimento, sia dal figlio riconosciuto e anche da chiunque vi abbia interesse. Nel caso incui venga esercitata azione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitore non sposati, il bilanciamento che il giudice è tenuto ad effettuare tra concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può essere di natura astratta, ma impone di "tenere conto di tutte le variabili del caso concreto" (Cass.civ., 2 febbraio 2022, ordinanza n. 3252). Tra gli elementi da tenere in considerazione emerge il diritto all'identità personale, correlato ai legami affettivi nascenti dal contesto familiare, e la condizione identitaria come consolidatasi in conseguenza del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento a esercitare il ruolo di genitore. All'ampliamento del concetto di famiglia in cui assumono rilievo tutte le relazioni affettive anche ove non fondate su legami di sangue, è seguito un nuovo orientamento secondo cui, nel caso in cui venga esercitata la summenzionata azione, il giudice adito non può limitarsi ad un mero accertamento della verità biologia, ma è tenuto ad operare un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti. Hanno assunto un ruolo centrale per tale orientamento alcuni precedenti interventi della Corte e, in particolare, le pronunce n.127 del 2020 e n.133 del 2021. Tutto ciò si trova ad essere in armonia con il concetto di famiglia in ambito internazionale, in cui, come già precisato, assumono rilievo tutte quelle relazioni affettive significative anche ove non fondate su legami di sangue, di modo che il dato della provenienza genetica non costituisca un imprescindibile requisito della famiglia stessa.