Le visite durante gli arresti domiciliari
Durante gli arresti domiciliari, il soggetto non può allontanarsi dalle mura domestiche.
È possibile visitare un soggetto che si trova agli arresti domiciliari? Cosa rischia l'imputato se viola la decisione del giudice?
Secondo quanto stabilisce il primo comma dell'articolo 284 del Codice di Procedura Penale:
"Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta".
Gli arresti domiciliari, dunque, sono una misura cautelare decisa dal giudice quando sussistono gravi indizi di colpevolezza (ad esempio se c'è il rischio di fuga o di inquinamento delle prove). Tuttavia, non bisogna confondere questa decisione con quella della cosiddetta "detenzione domiciliare".
Pur avendo caratteristiche comuni con gli arresti domiciliari, infatti, la detenzione domiciliare è una pena detentiva e viene messa in atto quando è già stata comunicata la sentenza definitiva.
Durante gli arresti domiciliari, il soggetto non può allontanarsi dalle mura domestiche (nel caso del condominio dovranno essere stabiliti chiaramente i limiti), a meno che non usufruisca di particolari permessi che gli permettano di svolgere determinate attività circoscritte come fare la spesa, andare dal medico o andare a prendere i figli da scuola. In più, l'articolo 284 del Codice di Procedura Penale, sancisce che se l'imputato non può provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
Oltre a questi permessi, l'imputato può avere contatti con il mondo esteriore? L'imputato può ricevere visite?
Innanzitutto è necessario ricordare che, in caso di necessità, il giudice può decidere di vietare all'imputato di utilizzare mezzi di comunicazione come internet o il telefono. In alcuni casi, inoltre, può predisporre il divieto di ricevere di visite in generale o di determinate persone, così come afferma il Codice di Procedura Penale: "Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono".
Nonostante ciò, in generale, se il giudice non ha predisposto questi divieti, l'imputato può ricevere la visita del suo avvocato e delle persone che coabitano con lui o di altre persone che lo assistono. Altre persone possono ricevere un permesso speciale ma dev'essere approvato dal giudice.
Cosa succede se il soggetto agli arresti domiciliari viola le decisione del giudice? Se il soggetto obbligato agli arresti domiciliare dovesse violare la decisione del giudice, potrebbe rischiare di incorrere nel reato di evasione, sancito dall'art. 385 del codice penale:
"Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
"La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite".
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il detenuto agli arresti domiciliari, può avere il diritto di scegliere con chi coabitare o comunque portare assistenza? o è solo il giudice che decide con chi deve condividere i domiciliari?