Approvata la legge sul reato di tortura
Quali sono le novità introdotte dalla legge n.110 che introduce il reato di tortura?
Con 198 sì, 35 no e 104 astenuti, la Camera ha approvato il ddl sul reato di tortura, introducendo la legge n. 110 del 14 luglio 2017.
Dopo discussioni, emendamenti e dibattiti, il Parlamento ha approvato definitivamente la legge sul reato di tortura. Si trattava di una questione irrisolta da molti anni visto che la normativa riprende le raccomandazioni della Convenzione di New York del 1984. Diversi anni di discussione in Parlamento sono approdati nella legge n. 110 del 14 luglio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio 2017.
Uno dei momenti più aspri del dibattito sul reato di tortura è stata la condanna dell'Italia, da parte della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, per la violenza utilizzata dalle forze dell'ordine nell'irruzione della scuola Diaz, durante il G8 di Genova del 2001. La Corte, infatti, definì quell'intervento come tortura, esortando l'Italia a trovare gli strumenti giuridici per punire questo tipo di reato.
La legge e il reato
Quali sono le novità introdotte dalla legge n.110? Ecco alcune delle principali:
Reato di tortura: con l'introduzione dell'articolo 613-bis nel Codice Penale si stabilisce la pena da 4 a 10 anni per:
"chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa […] se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".
Secondo l'articolo, inoltre, nel caso in cui l'atto sia commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con reclusione dai cinque ai dodici anni. Tuttavia, questo comma non verrà applicato nel caso di "sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti".
Le pene previste dall'articolo, inoltre, possono essere incrementate se si arreca una lesione personale o in caso di morte, in questo modo:
- lesione grave: le pene sono aumentate di un terzo;
- lesione gravissima: le pene sono aumentate della metà;
- morte quale conseguenza non voluta: la pena è della reclusione di 30 anni;
- il colpevole cagiona volontariamente la morte: la pena è l'ergastolo.
Istigazione
Con l'articolo 613-ter si inserisce il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. In questo caso "se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Inutilizzabilità della prova
L'articolo 2 della legge inserisce anche il comma 2-bis all'articolo 191 del Codice di Procedura Penale che stabilisce che tutte quelle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non possono essere utilizzate "salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale".
Altre novità
L'articolo 3 della legge vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni di una persona verso un determinato Paese "qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura". Nell'articolo 4, invece, prevede l'esclusione dall'immunità e l'estradizione "agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale".
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