Prendersi cura dei gatti randagi nelle zone comuni del condominio: è possibile?

I proprietari di un condominio di Milano si sono lamentati dell’occupazione illegittima degli spazi comuni del condominio causata dai rifugi per i gatti randagi.

8 AGO 2019 · Tempo di lettura: min.
Prendersi cura dei gatti randagi nelle zone comuni del condominio: è possibile?

Quando si vive in condominio, è possibile che negli spazi comuni esterni si stabilisca una colonia di gatti, grazie anche alle persone dell’edificio che decidono di prendersene cura. Tuttavia, dar da mangiare ai gatti in queste aree comuni è permesso? A creare un precedente giuridico molto importante è stata la sentenza del Tribunale di Milano, la numero 23693, del 30 settembre del 2009.

Innanzitutto, è bene ricordare che, il primo comma dell’articolo 1103 del Codice Civile sancisce che:

"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa".

La vicenda

I proprietari di un condominio di Milano si sono rivolti al tribunale perché altri inquilini dell'edificio avevano occupato una parte del giardino comune per poter creare rifugi per gatti randagi “costruiti con scatoloni, teloni di plastica ed assi di legno nonché uno sgabuzzino condominiale che si trova nelle cantine […] per permettere il rifugio della colonia di gatti presente nel complesso condominiale durante le ore notturne ed i periodi invernali”.

I proprietari, infatti, si sono lamentati non tanto della presenza della colonia felina, quanto più dell’occupazione illegittima degli spazi comuni del condominio, ossia della lesione del “diritto a godere del proprio bene immobile in modo pieno ed esclusivo ed a godere degli spazi comuni di proprietà comune indivisa secondo la destinazione egli stessi e nel rispetto degli altri partecipanti alla comunione” così come sancito dall’art.1102 del codice civile. In più, i proprietari hanno anche denunciato l’eventuale mancanza di igiene causata dalla presenza dei gatti randagi in alcune zone del giardino.

La decisione del Tribunale

Secondo i giudici del Tribunale di Milano la costruzione dei rifugi per la colonia di felini, seppur in zone comuni del condominio, non è un abuso. In generale, così come viene specificato nella Legge n. 281 del 1991, infatti, le colonie feline hanno necessità di “avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali”. Di conseguenza, nessuna legge stabilisce il divieto di nutrire o di prendersi cura dei gatti randagi nel loro habitat, a meno che non esistano motivazioni sanitarie gravi o la necessità di soccorso, ragioni che, in ogni caso, devono essere attestate dall’ASL competente. In questa vicenda, infatti, “l’ASL aveva evidenziato il buono stato manutentivo dei rifugi e dei gatti nonché che “tutto era a norma secondo le normative igienico sanitarie”.

I giudici, inoltre, riferendosi all’articolo 1102 del codice civile, hanno sottolineato che “tale uso più intenso della cosa comune non deve necessariamente essere autorizzato dagli altri partecipanti alla comunione, poiché è insito nel concetto di parte comune l’uso che della cosa comune può fare il singolo, posto che prevede la partecipazione pro quota di ogni singolo condominio alla sua proprietà”. Secondo la documentazione del processo, infatti, lo spazio occupato dai rifugi è marginale rispetto all’estensione della zona comune.

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