L'inosservanza dell'esibizione della documentazione bancaria da parte di uno dei coniugi come viene valutato dal Giudice?
Costituisce asimmetria comportamentale nonché comportamento da cui desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116 c.p.c. la mancata esibizione della documentazione bancaria del coniuge
Nel caso di specie la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato con il quale la corte distrettuale aveva respinto il reclamo proposto dal ricorrente contro l'ex coniuge avverso il decreto del tribunale che, investito del ricorso per la modifica delle condizione di divorzio proposto dal primo, aveva respinto la richiesta compensando le spese di lite.
In particolare, a giudizio del Supremo Collegio, ha errato il giudice distrettuale a non trarre conseguenze dalla mancata reciproca esibizione delle risultanze bancarie, di cui aveva ordinato ad entrambe il deposito ed a cui aveva ottemperato solo una di esse.
Infatti, l'inosservanza dell'ordine di esibizione dei documenti integra un comportamento dal quale il giudice medesimo può desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma 2 c.p.c.; quando la richiesta è rivolta ad entrambe le parti e le medesime abbiano osservato lo stesso contegno (positivo e negativo) il comportamento risulta neutro, ma non quando solo una parte esegua la richiesta e l'altra no.
In tali casi, conclude la Cassazione, il giudice, ove ritenga di utilizzare documentazione fornita dalla parte che abbia cooperato dando riscontro alla richiesta, deve anche spiegare come abbia valutato il comportamento negativo dell'altra parte, a pena di difetto di motivazione, rilevabile anche in sede di legittimità.
Di qui la Cassazione della pronuncia con rinvio al giudice distrettuale per dar luogo ad un riesame dei fatti alla luce dell'enunciato principio.
Cassa con rinvio, Corte di Appello di Roma, decreto 18 giugno 2014, n. 58001.