Liti sulle scelte educative dei figli
Contrasto padre - madre sulla scelta della scuola e inadempienze alla regolamentazione dei rapporti con i figli stabilita in sede di separazione.
La legge 54/2006 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il c.d. affidamento condiviso, ponendolo come regime ordinario di affidamento dei figli in luogo dell'affidamento esclusivo, ha finalmente unificato anche le diverse procedure da intraprendere per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori inordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalitàdell'affidamento.
Nelle coppie separate con figli, non è raro che uno dei genitori lamenti il mancato rispetto da parte dell'altro della regolamentazione del diritto di visita dei figli concordata in sede di separazione consensuale o, in ipotesi di epilogo giudiziale, stabilita dal Tribunale.
Altre volte invece si litiga sull'interpretazione dei provvedimenti del giudice e/o dell'accordoraggiunto oppure sulle questioni di maggiore interesse per i figli (art. 155terzo comma c.c.).
Altre volte ancora si discute sulle questioni più rilevanti riguardanti l'educazione l'istruzione dei figli; si pensi ad esempio alla scelta tra scuola pubblica o privata.
Ebbene in tutti questicasi l'art. 709 ter stabilisce che il genitore che intenda venire a capo della situazione deve rivolgersi allo stesso giudice del procedimento di separazione e/o di divorzio se il giudizio è ancora pendente, oppure, se il procedimento è definito, al Tribunale del luogo diresidenza del minore.
Ricevuto in ricorso, il giudice convoca leparti in camera di consiglio e adotta i provvedimenti opportuni. Normalmente il tutto si definisce in un'unica udienza, salvo che il Tribunale ritenga necessario esperire indagini specifiche a mezzo di consulenti tecnici, dei servizi sociali o ascoltare persone informate sui fatti.
Il criterio che deve guidare il giudice nell'adottare la decisione, è quello del "prevalente interesse del figlio" che non sempre coincide con quello dei genitori.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il Tribunale può giungere fino a modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Attenzione a non abusare di tale strumento però!
Il Tribunale di Milano, in una recente pronuncia, (ordinanza del 23 marzo2016), resa all'esito di un procedimento exart. 709 ter c.p.c. nel corso di una causa di separazione, ha dichiarato inammissibile la domanda perché estranea alle finalità dell'art. 709 ter. Nella fattispecie uno dei genitori, dolendosi della scarsa chiarezza dell'ordinanza presidenziale, chiedeva al Tribunale dispecificare "meglio" gli orari delle visite in cui il minore avrebbe dovuto stare con l'altro genitore nel periodo pasquale.
Secondo il Tribunale la richiesta doveva ritenersi inammissibile in quanto, lo strumento previsto dall'art. 709 ter c.c. è utilizzabile solo quando risulti impossibile per igenitori raggiungere un accordo in ordine alle decisioni che riguardano la vita del figlio, con conseguente pericolo di pregiudizio per il minore stesso conriferimento agli "affari essenziali" del figlio minore, vale a dire quelli che riguardano la sua educazione, istruzione, salute e residenza abituale. Nel caso di specie invece, la parte istante non aveva fornito la prova di aver fatto tutto quanto era possibile per trovare un accordo con la controparte ed evitare il contenzioso giudiziario.