Coniuge tradito: per il risarcimento servono le prove

Secondo gli ermellini "il risarcimento del danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca".

9 MAR 2018 · Tempo di lettura: min.
Coniuge tradito: per il risarcimento servono le prove

Per poter richiedere un risarcimento danni per danni non patrimoniali in seguito alla violazione dei doveri coniugali è necessario provare la lesione dei propri diritti.

Se durante il matrimonio uno dei due coniugi viene tradito dall'altro, è possibile richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali?

A questa domanda ha risposto una recente sentenza della Corte di Cassazione, I sezione civile, la numero 4470 del 23 Febbraio 2018. Qual è stata la decisione degli ermellini?

La vicenda

Durante la separazione giudiziale di due coniugi, il Tribunale di Roma aveva deciso di addebitarla al marito e aveva affidato i figli e l'assegno di mantenimento all'ex moglie. Tuttavia, i giudici, avevano rigettato la domanda della donna per il ristoro dei danni causati dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti, quali la dignità, la riservatezza, l'onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l'integrità psicofisica, a causa dei tradimenti dell'ex marito e della conseguente violazione dei doveri coniugali.

Secondo la legge, infatti, in particolar modo l'articolo 2059 del Codice civile, il danno non patrimoniale dev'essere risarcito nei casi determinati dalla legge. In seguito, nonostante i giudici della Corte d'Appello di Roma avessero riformulato parzialmente il contributo per il mantenimento della moglie e per le spese della figlie, avevano deciso, nuovamente, di rifiutare la domanda di risarcimento danni proposta dalla donna. Per questo motivo, l'ex moglie ha deciso di fare ricorso presso la Corte di Cassazione, basando la sua richiesta sugli articoli gli articoli 2043 e 2059 del Codice civile, per risarcimento del fatto illecito e per danni non patrimoniali.

La sentenza della Corte di Cassazione

Anche per i giudici della Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile. Gli ermellini, infatti, hanno affermato che, così come già stabilito dalla Corte d'Appello

"i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell' art. 2059 c.c.".

Innanzitutto, bisogna ricordare che, nel caso in cui uno dei due coniugi non rispetti gli obblighi richiesti dal matrimonio ciò non significa automaticamente la possibilità di chiedere un risarcimento danni, in quanto l'offesa e il danno dovrebbero essere provati e particolarmente gravi. Secondo gli ermellini, infatti, "il risarcimento del danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici".

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