Lo stato di adottabilità del minore
Non va dichiarato se i nonni sono considerati idonei a prendersi cura del bambino e se si rendono disponibili a farlo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23979/2015, ha accolto il ricorso dei nonni paterni di due minori abbandonati dai genitori biologici, tossicodipendenti e affetti da patologie di carattere mentale.
Viene, dunque, precisato che "il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come "soluzione estrema" per cui, soltanto nell'ipotesi in cui a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, e in particolare dei nonni, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983".
Presupposto giuridico per escludere la situazione di abbandono del minore, e quindi la dichiarazione di adottabilità del medesimo, è la reiterata e concreta disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore, quali figure sostitutive dei genitori.
Tuttavia, per quanto attiene il nipote non biologico, la Corte chiarisce che "in tema di adozione, la valutazione della situazione di abbandono del minore ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità si estende (per espressa scelta legislativa) solo ai parenti fino al quarto grado".
I soggetti estranei alla famiglia, dunque, hanno facoltà di proporre l'ordinaria domanda per l'adozione del minore (ex art. 7 l. 184 del 1983) o di avvalersi degli altri istituti previsti dalla legge.