Per separarsi non occorre la volontà di entrambi i coniugi.

Corte di Cassazione con sentenza del 21.01.2014 n. 1164.Per la pronuncia della separazione personale non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile ad entrambi i coniugi.

21 NOV 2014 · Tempo di lettura: min.
Per separarsi non occorre la volontà di entrambi i coniugi.

Il Codice Civile prevede che la separazione si fondi sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o sul grave pregiudizio all'educazione dei figli a causa della continuazione della convivenza stessa. La legge n. 898/1970 che disciplina il divorzio richiede come presupposto l'impossibilità di mantenere o ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

Molti coniugi, rivolgendosi al mio studio, sono estremamente preoccupati nonché convinti di non poter ottenere separazione o divorzio senza il consenso dell'altro.

In realtà è importante chiarire che non è così in quanto, la motivazione che spinge un coniuge alla richiesta di separazione o divorzio può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, tale da rendere intollerabile la convivenza, pur desiderando l'altro coniuge continuarla.

In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza del 21.01.2014 n. 1164 affermando:

Cassazione civile sez. I Data: 21/01/2014Numero:1164

Perché sussistano le condizioni per la pronuncia di separazione personale dei coniugi (nella specie per intollerabilità della prosecuzione della convivenza) non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti, tale da rendere per essa intollerabile la convivenza, pur ammettendosi che l'altro coniuge desideri continuarla.

Espressione dell'atteggiamento di disaffezione e distacco unilaterale può considerarsi - in particolare - la presentazione stessa del ricorso per separazione e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze (negative) del tentativo di conciliazione. In una tale evenienza, infatti, è certamente venuto meno quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale e il giudice non può che prenderne atto.

Scritto da

Avv. Annalisa Alpi

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