RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - Riconoscimento del servizio pre-ruolo scuole paritarie
Nota a sentenza del Tribunale di Cosenza, sezione lavoro, n. 1041/2019, pubblicata in data 28.3.2019
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1041/2019, pubblicata in data 28.3.2019, in accordo con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha riconosciuto integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo prestato da un'insegnante presso una scuola paritaria, alla stregua del servizio di ruolo svolto presso una scuola pubblica.
Nel dettaglio, la ricorrente, insegnante oramai immessa in ruolo, lamentava l'illegittima ricostruzione di carriera elaborata dal MIUR sotto il profilo della mancata parificazione giuridica ed economica del servizio pre-ruolo prestato in istituti paritari rispetto a quello di ruolo prestato presso scuole statali.
Per giungere a una tale conclusione, il ricorso si articolava in diversi passaggi argomentativi e segnatamente:
1) In primis, veniva asserita la sostanziale parificazione del servizio pre-ruolo svolto presso un Istituto paritario con il servizio pre-ruolo svolto presso una scuola pubblica, con il conseguente riconoscimento in favore dei docenti della scuola paritaria la progressione economica stipendiale (i cd. "gradoni") in ugual misura di quella di cui gode il personale della scuola pubblica non di ruolo.
In applicazione di quanto sopra, pertanto, si concludeva in ordine al fatto che anche ai docenti della scuola paritaria dovesse necessariamente applicarsi quanto disposto dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (T.U. Scuola), che prevede il riconoscimento del servizio pre – ruolo in misura parziale e non integrale, secondo un'articolata modulazione che prevede il riconoscimento pieno dell'anzianità di servizio pre - ruolo solo per il primo quadriennio e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
2) In secondo luogo, ferma detta parificazione tra il servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria con quello svolto presso la scuola pubblica, si riteneva che il servizio pre – ruolo (sia esso svolto negli istituti paritari ovvero statali) dovesse essere valutato integralmente, alla stregua del servizio di ruolo.
Tale conclusione veniva avvalorata dalla ricorrente attraverso la richiesta di disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994, stante il contrasto di quest'ultima disposizione di legge con il principio di derivazione europea, contemplato nella clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999), di non discriminazione tra il lavoro prestato a tempo indeterminato e quello a tempo determinato.
La ricorrente, pertanto, chiedendo l'applicazione, in ragione della loro indubbia superiorità gerarchica, delle disposizioni europee e la conseguente disapplicazione della normativa interna riteneva di aver diritto ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera ove venisse valutato integralmente il periodo di servizio pre-ruolo prestato presso un Istututo paritario, alla stregua del servizio di ruolo presso la scuola pubblica.
Avv. Laura Mingrino