Risarcimento per il poliziotto caduto in caserma
L’Ente Pubblico risponde dei danni avvenuti all’interno di un edificio dovuti alla omessa custodia o manutenzione dell’immobile
Così ha deciso la III Sezione Civile del Tribunale di Palermo, con sentenza 3567/14, condannando il Ministero dell'Interno a risarcire un proprio dipendente dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dopo essere caduto dalle scale di una Caserma di Polizia ed avere riportato lesioni personali.
Il Tribunale, aderendo alla nostra tesi difensiva, ha condannato il Ministero dell'Interno per omessa custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. a norma del quale «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Nel corso del processo è stato dimostrato che le scale della Caserma presentavano mattoni distaccati e buche non segnalate sulle quali il nostro cliente inciampava rovinando al suolo. Il Giudice ha escluso la condotta colposa dell'attore, eccepita dal Ministero dell'Interno, affermando come i dati probatori acquisiti «corroborano la convinzione che lo stato della scalinata della caserma fosse di per sé potenzialmente lesivo, a causa della presenza di sconnessioni della pavimentazione».
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto l'evento dannoso causato dallo stato manutentivo della scalinata che conduce agli uffici del personale della Polizia di Stato, ritenendo configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Ministero convenuto, per il rapporto di custodia esistente tra quest'ultimo e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il fatto storico del sinistro e il rapporto causale diretto di quest'ultimo con la cosa custodita.
Il Giudice ha censurato la condotta del Ministero per non avere adottato alcuna precauzione per evitare l'incidente vista l'assenza sui luoghi di apposita segnaletica che ponesse espresso divieto per i dipendenti di transitare e percorrere la scalinata per raggiungere gli uffici e che limitasse l'accesso del personale ad un percorso diverso da quello consentito dalla gradinata.
Interessante, inoltre, è il percorso giuridico seguito dal Tribunale di Palermo che, aderendo alla nostra tesi difensiva, ha liquidato il danno biologico micropermanente subito dall'attore (ovvero di invalidità inferiore al 9%) non ricorrendo alle tabelle risarcitorie previste per questo tipo di danni dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, ma applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione dei danni macropermanenti (ovvero di invalidità superiore 9%).
Il ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano hanno l'indubbio vantaggio di ricomprendere e liquidare congiuntamente al danno biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche e morali subite a seguito della lesione personale. Diversamente dal sistema tabellare previsto dal Tribunale meneghino, le tabelle per la liquidazione del danno di lieve entità non consentono una contestuale quantificazione del danno morale; quest'ultimo viene riconosciuto dal Giudice solo se viene provata dal danneggiato la sofferenza emotiva patita quale voce di danno ulteriore rispetto a quella connessa alla lesione del bene salute.
Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo, in linea con quanto affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12408/11, ha liquidato il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute (c.d. biologico) subito dal nostro assistito, ricorrendo al sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Milano ritenuto valido e necessario criterio di riferimento idoneo a garantire uniformità nella valutazione del danno alla persona.