Telefonate mute per scherzo? È reato per la Cassazione

Precedentemente, il Tribunale di Lanciano aveva condannato l'uomo al pagamento di 200 euro di ammenda.

3 MAG 2019 · Tempo di lettura: min.
Telefonate mute per scherzo? È reato per la Cassazione

Un uomo aveva chiamato insistentemente la vittima, di giorno e di notte, effettuando telefonate anonime e mute.

Cosa rischiamo se facciamo squilli o telefonate (anche se mute) per scherzo e reiteratamente? Secondo quanto stabilisce la Corte di Cassazione in una recente sentenza, la n. 13363/2019, possiamo incorrere nel reato di molestie o disturbo alle persone, così come sancito dall’articolo 660 del codice penale:

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.

La vicenda

Un uomo, SP, già condannato penalmente precedentemente per fatti analoghi, era stato condannato anche dal Tribunale di Lanciano nel 2017 a pagare 200 euro di ammenda, secondo il delitto di molestia e disturbo alle persone, perché, per mezzo del telefono e per biasimevole motivo, recava molestia a FD. L’imputato, infatti, effettuava tantissime telefonate, sia di giorno che di notte, anche sul cellulare di FD. Queste telefonate erano mute e anonime.

La vittima, impaurita da queste telefonate frequenti, era riuscita a identificare l’imputato grazie ai tabulati. “Gli squilli reiterati e le telefonate, pur essendo mute, avevano creato turbamento emotivo nella persona offesa. Per il giudice di merito, FD, infatti, aveva reso una dettagliata testimonianza, manifestando uno stato di “sofferenza” anche nel corso della deposizione”, si può leggere nella sentenza della Cassazione, riferendosi a quella del Tribunale di Lanciano.

L’imputato si è rivolto ala Corte di Cassazione, considerando che dalla lettura della deposizione testimoniale della persona offesa “non si evince un’interferenza nella sua liberà, né alcune mutazione delle sue condizioni di vita conseguente alla ricezione delle telefonate”. Non ci sarebbe, secondo FD, insomma, la prova di un grave disagio psichico o di un giustificato timore per la propria sicurezza come previsto dall’articolo 660 del codice penale. In più, il ricorrente afferma che la sentenza non ha riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, “essendo stato dimostrato che i contatti telefonici erano consistiti in un mero scherzo tra amici”.

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è infondato, in quanto, ai fini della sussistenza del reato di molestie, “gli intenti scherzosi o persecutori dell’agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazione che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone”.

I giudici hanno anche ritenuto infondata la richiesta dell’imputato riguardante la “tenuità del fatto”. Questi “semplici squilli”, infatti, hanno cagionato turbamento e molestia alla vittima. In più, il condannato non è nuovo a simili fatti per cui non ricorre il caso previsto dall’articolo 131 bis del codice penale.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul tema, puoi consultare il nostro elenco di professionisti esperti in diritto penale.

avvocati
Linkedin
Scritto da

StudiLegali.com

Lascia un commento

ultimi articoli su sentenze della cassazione