TUTELA CONTRATTUALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Come tutelarsi contrattualmente per tutte le cancellazioni, rinvii, recessi, rimborsi e disagi intervenuti a seguito del Coronavirus CoVid-19 e dei recenti decreti legge.
Scrivo questo breve articolo per tutti coloro che si stanno chiedendo in questi giorni come comportarsi di fronte ad ordini o prenotazioni cancellati o per cui sono impossibilitati.
Quasi ciascuno di noi, in questo mese o nei prossimi, aveva prenotato voli, ristoranti, alberghi, viaggi, commissionato un lavoro, o una spedizione e così via. E quasi ognuno di noi si è trovato nell'impossibilità di fruire di detti servizi, o perché annullati o per i divieti imposti dai numerosi decreti del governo che impediscono spostamenti.
Le nuove norme hanno anche stabilito dei sussidi minimi per lavoratori e imprese, proprio per far fronte a tali perdite economiche. Ma c'è tutela economica per noi comuni mortali a cui hanno offerto magari un voucher o un misero cambio data della prestazione? Certo che c'è!
Nella foto ho evidenziato la norma che corre in nostro aiuto, ovverosia l'art. 1256 c.c. in combinato al disposto di cui all'art. 1463 c.c.: si tratta della cd. impossibilità sopravvenuta, un istituto previsto dall'ordinamento per far fronte a tutte quelle situazioni in cui l'esecuzione della prestazione sia divenuta impossibile, per cause esterne e non imputabili al debitore. In questi casi la conseguenza giuridica è che chiunque abbia pagato qualcosa ha diritto alla INTEGRALE RESTITUZIONE di quanto sborsato (artt. 2033 c.c. ss.).
Ma cosa si intende per "impossibilità" e quando ci troviamo in uno di questi casi? I giudici italiani si sono già soffermati sulla questione e, a partire da una decisione assunta nei primi anni del 2000, con "impossibilità" si intendono specificamente, ai fini del nostro problema, senza dubbio le ipotesi di ordini impartiti dalle autorità che rendono impossibile eseguire la prestazione.
È vero che la prestazione potrebbe essere differita alla fine dell'epidemia, e l'impossibilità sarebbe solo temporanea, ma a quel punto essa perderebbe di utilità per il creditore (noi) e sarebbe soggetta alla stessa disciplina prevista al primo comma (estinzione e conseguenti reciproche restituzioni).
In sostanza, per farla breve, se non possiamo più eseguire le condotte o esigere gli obblighi stipulati con un accordo a causa del Covid19, troveremo tutela in questa norma, e perciò potremo non accontentarci delle proposte di rimborso parziale, di spostamento date o di voucher e promo varie che le controparti spesso abusano, approfittando della propria posizione: avete diritto al pieno rimborso.
Se, poi, è la società con cui abbiamo stipulato un contratto ad annullarlo per impossibilità sue, a maggior ragione essa dovrà rimborsarvi di tutto secondo le norme del Codice del Consumo, ed in teoria, sempre che non dimostri lei l'impossibilità sopravvenuta, dovrebbe rimborsarvi persino dei danni eventuali che vi avrebbe causato e per cui dovete ri organizzare i vostri piani (con magari notevoli costi ulteriori, sempre però che li abbiate davvero sostenuti e che dovrete provare).
Ok, ora in teoria è tutto chiaro, ma in pratica? Se la mia controparte non vuole restituirmi quanto invece mi dovrebbe?
Senz'altro è possibile insistere in primo luogo personalmente, preferibilmente per iscritto anche via mail, ed educatamente, facendo presente la norma coinvolta al vostro interlocutore e precisando che la restituzione è un vostro DIRITTO, e non un optional a discrezione di controparte...
Di fronte ai più ostinati potrete ricordargli che il Decreto "Cura Italia" ha previsto misure a loro sostegno e di informarsi, in quanto magari piccole medio imprese non accorte.
Tuttavia, di fronte agli interlocutori più ostinati non avrete altra scelta che rivolgervi a un Avvocato.
Non c'è soluzione migliore che chiedere l'intervento di un professionista sin dal principio dei vostri problemi, perché spesso il fai da te legale produce solo più danni. Detto questo, buona giornata e mi raccomando fatevi rispettare