Adozioni coppie omosessuali
Le coppie omosessuali possono adottare? La Legge n. 184 del 1983 all'articolo 6, prevede che l'adozione è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio
Le coppie omosessuali possono adottare?
La Legge n. 184 del 1983 all'articolo 6, prevede che l'adozione è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, che nell'ordinamento italiano è consentito solo a persone di sesso diverso.
Con la Legge del 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), sono state istituite le unioni civili omosessuali equiparandole al matrimonio, escludendo tuttavia l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 184/1983 sull'adozione.
La Corte di Cassazione ha, in più occasioni, legittimato la stepchild adoption nei casi in cui vi era la presenza di un genitore biologico, autorizzando l'adozione in casi particolari da parte del compagno/a omosessuale, a tutela del minore e dei suoi rapporti familiari, purchè non sia contrario all'ordine pubblico.
Il concetto di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenze straniere, è piuttosto circoscritto e fa riferimento ai soli valori supremi e vincolanti contenuti nella nostra Costituzione.
La sentenza 9006/2021 delle Sezioni unite civili della Cassazione esprime una chiara adesione ideale all'adozione delle coppie gay. Tuttavia, nei fatti i principi enunciati dalla sentenza sono destinati a valere in poche e circoscritte situazioni.
Il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte è:
L'adozione omosessuale nel caso esaminato non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione".
Attualmente nonostante la portata del principio di diritto proclamato dalle Sezioni Unite civili, la situazione per quanto concerne la capacità di poter adottare delle coppie gay residenti in Italia o di cittadinanza italiana non comporta cambiamenti. Resta infatti ferma la disciplina nazionale sulle adozioni interna.
Se anche i cittadini italiani emigrassero per ottenere all'estero una sentenza di adozione che superi le ristrette strade tracciate dalle leggi dell'ordinamento italiano, dovrebbero comunque sottoporre il riconoscimento della sentenza al vaglio del Tribunale dei minorenni, sulla compatibilità con l'ordinamento interno.