Anatocismo Bancario: cassato dalla Giurisprudenza, abolito dalla legge, vana resistenza delle Banche
Illustrazioni della recente normativa introdotta con la Legge di Stabilità del 2014 nonché considerazioni della Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 2015
La legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), dopo numerose pronunce di merito e di legittimità, ha modificato il testo unico bancario. La riforma si è rivelata epocale per tutti coloro i quali avessero acceso un mutuo, chiesto un finanziamento o che semplicemente avessero registrato delle passività sul proprio conto corrente. La riforma consiste infatti nell'abolizione del c.d. anatocismo bancario e, nello specifico, «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tuttavia, come sempre accade per le buone notizie, apparentemente, tale disposizione, secondo un'interpretazione filo-bancaria, avrebbe necessitato di un intervento del CICR (Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio), al fine di definire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», in mancanza del quale, sempre secondo la succitata interpretazione, il disposto normativo non sarebbe stato suscettibile di applicazione immediata. Trattandosi di rara ed insolita una tantum predisposta in favore dei cittadini, il provvedimento che il comitato interministeriale avrebbe dovuto redigere tardava a giungere ed il dettato normativo assumeva valore di lettera morta. La soluzione è giunta dall'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (Tribunale Milano 25 marzo 2015 - Pres. Laura Cosentini - Est. Silvia Brat.) con cui si è precisato che "L'art. 120 TUB, come modificato dalla legge n.147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari; dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato". Da ciò ne consegue che l'anatocismo bancario è divenuto illecito nel nostro ordinamento giuridico già a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, e cioè a a far data dal 27 dicembre 2013. La voluntas legis venne ulteriormente confermata dalla mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva reintrodotto la legittimità dell'anatocismo bancario. Oltre alla giurisprudenza di merito è successivamente intervenuta anche la Suprema Corte la quale, con sent. n. 9127/15 del 6.05.2015, ha definitivamente stabilito la scorrettezza della pratica anatocistica, indipendentemente dall'arco temporale in cui gli interessi a debito vengano contabilizzati, siano essi annuali o trimestrali. Nel codice civile l'anatocismo è disciplinato all'art. 1283, in base al quale gli interessi scaduti, «in mancanza di usi contrari», possono produrre...
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