Anche sulle banche il peso dell'onere probatorio
Se la banca non produce tutta la documentazione inerente il conto corrente, contenente le annotazioni dalla prima all'ultima operazione, non può dimostrare il proprio credito.
In caso di aggressione, ad opera di un istituto di credito, nei confronti di un cliente, per mancato pagamento delle passività risultanti dagli estratti conto di un conto corrente, la legge accorda alle banche il privilegio di poter ottenere un ingiunzione di pagamento, tra l'altro immediatamente esecutiva, da parte dell'Autorità Giudiziaria (artt. 50, TUB, art. 633, c.p.c.).
In termini pratici, ciò vuol dire che la banca può immediatamente, nel giro di poche settimane, aggredire il patrimonio del cliente, senza dover prima attendere i tempi di un giudizio finalizzato alla sentenza di condanna.
Qui viene portata all'attenzione del lettore le pronunce dei tribunali merito, attualmente seguite anche da alcune sentenze della cassazione, con cui il giudice ha imposto alla banca la concreta dimostrazione del proprio credito mediante la produzione effettiva di tutti gli estratti conto inviati al clienti durante la storia del contratto di conto corrente.
Sino a ieri, per molti altri giudici era stato ritenuto sufficiente la produzione da parte della banca del semplice estratto finale, dal quale risultava il saldo finale del rapporto di conto corrente a debito del cliente.
Il saldo finale, tuttavia, non dà assolutamente conto di tutte le operazioni, rimesse, addebiti ed accrediti che durante il rapporto sono stati praticati sul conto, ma fornisce solo un risultato aritmetico finale.
Con il nuovo orientamento della giurisprudenza, invece, di fronte all'opposizione promossa dal cliente contro la propria banca, viene revocata la provvisoria esecuzione concessa in sede di emissione di decreto ingiuntivo - impedendo, quindi, alla banca di poter intentare subito una procedura esecutiva - e si apre anche un nuovo spiraglio alla difesa del cliente di far rigettare in toto la richiesta di pagamento della banca, in quanto difficilmente (soprattutto se il rapporto di conto corrente dura da molti anni o se, ad esempio, è accaduto che la banca in questione ha acquistato il credito da un altro istituto di credito per incorporazione o fusione) l'istituto sarà in grado di fornire tutti gli estratti conto che dimostrano, trimestre per trimestre, le operazioni praticate sul conto e, quindi, il risultato finale del saldo a debito.
Lo stesso art. 119 del TUB, infatti, accorda agli istituti di credito l'obbligo di conservazione delle scritture bancaria per un massimo di 10 anni, per cui è presumibile che gli istituti di credito abbiano mandato al macero tutti gli estratti contoo retrodatati al decennio.