Avviso di accertamento e richiesta di fallimento
Corte di Cassazione, sent n. 11462/17: la società fallisce anche se ha impugnato l'avviso di accertamento.
La Corte di Cassazione rigetta il reclamo proposto da una società avverso la dichiarazione di fallimento proposta dal Pubblico Ministero a seguito delle risultanze delle indagini penali dallo stesso svolte nei confronti di un soggetto terzo. La società, a parere del Tribunale di Roma, versava in uno stato di insolvenza tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza di fallimento; a ciò si aggiungeva la mancanza di attivo, i ripetuti cambi di sede e i depositi tardivi dei bilanci.
Il ricorrente, dopo aver sottolineato che il procedimento penale era molto risalente (anno 2008), denunciava il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Pubblico Ministero relativamente alla sussistenza dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F. Con riferimento, invece, all'operato della Corte d'Appello di Roma, questa, a parere della società ricorrente, non avrebbe colto a pieno il senso della decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma la quale, accogliendo parzialmente il ricorso avverso l'avviso di accertamento, avrebbe di fatto "demolito totalmente la premessa su cui poggiava la pretesa del fisco".
Quanto al primo vizio denunciato dalla ricorrente, la Suprema Corte rammenta che, in considerazione della soppressione dell'iniziativa officiosa, l'art. 7 L.F. ha voluto ampliare la legittimazione del Pubblico Ministero a tutti i casi nei quali lo stesso abbia appreso lo stato di insolvenza di una società nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Con riferimento, invece, al secondo motivo denunciato dalla società e relativo al riparto dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione, richiamando una giurisprudenza dell'anno 2001, sottolinea che "la sussistenza dello stato di insolvenza considerato dall'articolo 5 della legge fallimentare, la cui prova grava indubbiamente sull'istante, non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo e che, in particolare, il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria può considerarsi sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta impugnazione del ruolo, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l'esecutività dell'atto impugnato è stata sospesa".
La società, dunque, può essere dichiarata fallita anche se ha già impugnato l'avviso di accertamento o il ruolo: una decisione sicuramente dirompente la quale, tuttavia, poggia sui principi cardine della Legge Fallimentare.