Azione riduzione, criterio riduzione: nei limiti del sopravanzo (succ. legale) - proporzionale (testamentarie)
Azione di riduzione per lesione di legittima di donazioni – criterio riduzione delle donazioni- nei limiti di quanto sopravanzi in caso di successione legale - proporzionale per le disposizioni testamentarie – tassatività.
Cassazione Civile Sez. II, Sent. n. 23862/2023 pubblicata il 4 agosto 2023
Proponibilità azione di riduzione unitamente a quella di scioglimento di comunione sugli immobili ereditari. Criteri di applicazione della azione di riduzione alle donazioni fatte in vita.
Azione di riduzione per lesione di legittima di donazioni – criterio riduzione delle donazioni- nei limiti di quanto sopravanzi in caso di successione legale - proporzionale per le disposizioni testamentarie – tassatività.
Azione di riduzione assenza di litisconsorzio necessario sia dal lato attivo che passivo- disposizioni lesive della legittima – non automatica nullità o inefficacia – diritto potestativo di renderle inefficaci in capo al solo legittimario che proceda con azione di riduzione.
Il caso in esame trae origine dalla proposizione di azione di riduzione da parte di uno dei tre fratelli avverso le donazioni effettuate dal padre in vita, e morto senza testamento, a favore di due di essi in quanto lesive della quota di legittima. Unitamente alla domanda principale il figlio chiedeva la divisione dei terreni relitti dal padre e a seguito della successione legale passati in comunione pro-indiviso tra i tre. Il Tribunale di prime cure accoglieva la domanda dell'attore riducendo l'ultima donazione e quanto della penultima necessario a ripristinare la quota di legittima, assegnava i singoli lotti dei terreni agli eredi tramite assegnazione a sorte.
Seguiva appello alla sentenza da parte dei condannati, i quali tra le altre eccezioni contestavano l'erronea applicazione dei principi in tema di riduzione. La Corte d'Appello in accoglimento dell'appello procedeva alla riduzione in proporzione delle donazioni effettuate considerandole quasi coeve a vantaggio di tutti glie eredi legittimari non beneficiari di donazioni, confermando la divisione dei terreni.
La Cassazione è stata, dunque, chiamata a pronunciarsi sulla violazione dell'art 559 cod. civ. con esplicito riguardo alla modalità in cui dovevano essere ridotte le donazioni, sostenendo la necessità di procedere alla riduzione delle donazioni più recenti e poi a seguire quelle più risalenti e non di tutte in maniera proporzionale. Secondo motivo di impugnazione riguardava, poi, l'errata considerazione del diritto alla riduzione del legittimario come rilevabile di ufficio prescindendo dalla proposizione o meno della relativa azione; in questo modo, di fatto, ritenendo la azione di riduzione non un'azione personale, in pacifica violazione di quanto stabilito dall'art. 557 cod. civ.
La Consulta ha cassato la sentenza ritenendo meritevoli di accoglimento ambedue i motivi proposti.
La sentenza in commento analizza il complesso sistema delle azioni di riduzione ereditaria andando a toccare due temi estremamente importanti di questo argomento. Da un lato la Cassazione torna chiarificando in maniera inequivocabile quale sia la modalità con cui il Giudice di merito deve procedere alla riduzione delle donazioni fatte in vita; modalità che cambia, come previsto dal Codice civile, a seconda che trattasi di riduzione di donazioni fatte in vita dal de cuius in presenza di successione testamentaria o in presenza di successione legittima. Dall'altro ribadisce con precisione i confini di cui all'art. 557 cod. civ. in tema di natura dell'azione di riduzione, legittimazione ad agire, litisconsorzio necessario dal lato attivo e dal lato passivo in questo tipo di azioni.
Le azioni di riduzione trovano il proprio fondamento giuridico nelle previsioni di cui agli artt. 536 e 557 cod. civ. e sono poste dall'ordinamento a tutela della quota riservata gli eredi legittimari dal Codice. I legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, hanno, dunque, diritto nel concorso con altri successibili, ad ottenere la riduzione delle porzioni che spetterebbero agli altri successibili nei limiti necessari a reintegrare la quota loro riservata, al netto di eventuali donazioni o legati ricevuti dal defunto.
La citata norma trova applicazione sia in caso di successione testamentaria che in caso di successione ab intestato, ma secondo modalità differenti. La riserva di una quota di patrimonio del de cuius assume due connotazioni differenti a seconda della tipologia di delazione che opera. Nella successione testamentaria funge da limite all'autonomia privata del testatore, per regolare i casi in cui vi sia conflitto tra la volontà di quest'ultimo e le norme di legge. Nella successione ab intestato, invece, le norme sulla riduzione intervengono come limite all'ambito di applicazione delle norme in tema di riparto legale dei beni. In altre parole, quando la quota riservata al legittimario non gli consenta di ottenere sui beni lasciati almeno quanto in astratto gli attribuisce la legge, le norme sulla legittima si sostituiscono a quelle sulla successione ab intestato come criterio di determinazione delle quote spettanti agli eredi legittimari in concorso con altri successibili non legittimari.
Proprio in virtù della differente finalità assunta dalle norme in tema di riduzione a seconda della tipologia di delazione ereditaria che si apre, differente è anche la modalità in cui dette norme operano. Per quel che riguarda la sentenza in esame la decisione della Corte di Appello viene censurata proprio per il criterio adottato nella riduzione delle donazioni fatte in vita, in quanto il Giudice di merito ha seguito il criterio stabilito per la riduzione delle donazioni nelle successioni per testamento in luogo di quello per le successioni ab intestato. Ove le donazioni effettuate in vita intacchino la quota di legittima riservata al legittimario, infatti, e il de cuius sia deceduto senza lasciare disposizioni, a mente dell'art 555, co. 2 cod. civ., a seguito di azione di riduzione le donazioni sono soggette a riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che compete come legittimario, fino ad esaurimento dei beni che ne formano oggetto. Il menzionato articolo va, inoltre, letto ed applicato di concerto alla previsione del successivo art 559 cod. civ. che stabilisce che le donazioni si riducano cominciando dall'ultima, al fine di salvaguardare il principio di irrevocabilità delle donazioni più risalenti da parte del donante.
Nel diverso caso di decesso in presenza di disposizioni testamentarie l'art. 554 cod. civ. prevede una riduzione proporzionale delle donazioni lesive della quota di legittima, ma sempre secondo il criterio cronologico inderogabile dettato dall'art. 559 cod. civ. che è tassativo. A questo punto occorre determinare l'esatta successione temporale delle donazioni lesive al fine di poter procedere alla corretta riduzione proporzionale.
La Corte di merito ha, dunque, errato nell'applicare il criterio della riduzione proporzionale, previsto per la sola successione testamentaria, ad una successione ab intestato, con conseguente censura da parte della Consulta. L'applicazione del corretto principio cambia di fatto completamente la sentenza, facendo si che la sola ultima donazione venga ridotta essendo sufficiente e ri-perequare le quote e annullare la lesione della legittima, restando la precedente intoccata (facendo salvo il principio di irrevocabilità delle donazioni più risalenti).
La Consulta ribadisce, poi, un'importante nozione di diritto sempre in tema di azione di riduzione e quota di legittima.
La Corte di merito nel disporre la restituzione dell'avuto "in più" lo fa non solo a favore dell'erede che aveva promosso domanda di riduzione, ma anche a favore dell'altro erede legittimario senza che quest'ultimo avesse proposta la relativa domanda. Ebbene l'azione di riduzione ha il proprio fondamento come visto poco sopra nel diritto potestativo spettante all'erede legittimario di vedersi riconosciuta la quota riservatagli per legge. Trattasi di vero e proprio diritto potestativo, ovvero la facoltà di modificare la sfera giuridica altrui – rendere inefficaci in tutto o in parte le donazioni ricevute - su mero impulso della sola parte che lo detiene senza che l'altra possa impedirlo. L'azione di riduzione con cui si perviene all'esercizio di tale diritto è un'azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno in tutto o in parte delle donazioni o disposizioni testamentarie effettuate al fine di reintegrare la quota riservata per legge al legittimario. Del resto, la Corte di legittimità è concorde nel ritenere l'insussistenza di un litisconsorzio necessario sia dal lato attivo che da quello passivo nell'azione di riduzione, ben potendo la medesima essere proposta contro uno solo dei soggetti beneficiari delle donazioni o disposizioni lesive e dispiegando i propri effetti solo su quest'ultimo. Dai già menzionati requisiti, unitamente alla previsione di cui all'art. 557 cod. civ. che limita la proposizione della medesima ai soli eredi legittimari o loro aventi causa, non può che discendere la stretta personalità dell'azione e la conseguente non rilevabilità d'ufficio della lesione della quota riservata ad un legittimato che non abbia esercitato l'azione di riduzione.
Benché non oggetto di contestazione in questo giudizio né in sede di merito né in sede di legittimità, merita un rilievo anche il fatto che le tre Corti abbiano ritenuto ammissibili, del che proponibili, le due azioni di riduzione e divisione della comunione ereditaria in unico Giudizio. In materia non vi sono previsioni che lo impediscano e, in tal senso, nessuna delle parti lo ha contestato né i Giudici chiamati ad esprimersi lo hanno rilevato anche se usualmente l'azione di divisione ereditaria viene proposta separatamente da quella di riduzione. Ebbene in ossequio al principio di economia processuale essendoci chiara connessione tra le due domande sia oggettiva che soggettiva e, previa notifica dell'azione a tutti i litisconsorti necessari – questi si in tema di azione di divisione della comunione ereditaria -, la proposizione delle due domande nel medesimo giudizio non solo permette una più spedita definizione delle questioni ereditarie, ma, consente anche al Giudice di procedere ad una eventuale compensazione tra gli importi riconosciuti come lesivi della quota di legittima e le quote dei beni ereditari da attribuire ai singoli eredi legittimari.
Nel caso di specie, poi, non vi si è provveduto in quanto – come non molto frequentemente accade – i terreni erano divisibili in natura e, dunque, attribuibili per medesime quote ai legittimari, addirittura tramite sorteggio dei lotti individuati dal CTU, ma può essere di monito per chi si accinga a dover affrontare non solo la necessità di ridurre le donazioni lesive, ma anche a dover sciogliere la comunione forzosa creatasi dalla successione sugli immobili ereditari.