Cassazione e successione legittima
La sentenza riguarda un caso di lesione della quota di legittima. L'attrice ha impugnato le disposizioni testamentarie del padre che aveva nominato erede universale il solo fratello, assegnando all'attrice un legato a cui lei ...
La sentenza della Corte di Cassazione n. 31125/2023 affronta un complesso caso di lesione della quota di legittima, originato dalla contestazione di un testamento da parte di una figlia (l'attrice) che si riteneva lesa nei suoi diritti ereditari. Il testamento in questione nominava erede universale il solo fratello dell'attrice, mentre a quest'ultima era stato assegnato un legato (disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario -legatario- diritti patrimoniali determinati) a cui ha successivamente rinunciato.
Il processo, articolatosi in diversi gradi di giudizio, ha visto dapprima il Tribunale di Termini Imerese pronunciarsi sulla questione con la sentenza n. 444/2005. In tale sede, il Tribunale ha provveduto a individuare e distinguere i beni che costituivano la massa ereditaria, differenziando tra quelli oggetto di donazione e quelli relitti. Successivamente, come previsto dall'art. 556 c.c., ha sommato al relictum il donatum, utilizzando come parametro il valore di stima dei beni alla data di apertura della successione.
L'attrice, insoddisfatta della decisione del Tribunale, ha proposto appello, contestando il criterio utilizzato per la divisione dei beni ereditari. In particolare, ha lamentato che la valutazione dei beni alla data di apertura della successione le avesse precluso la possibilità di beneficiare dell'aumento di valore che alcuni beni relitti avevano subito nel corso del tempo. La Corte d'Appello ha tuttavia respinto tale censura, affermando che, in un'azione di riduzione, la stima dei beni deve essere necessariamente effettuata in base al valore che gli stessi avevano al momento dell'apertura della successione, come stabilito dall'art. 556 c.c..
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall'attrice, ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, affermando un principio di diritto di notevole importanza. La Corte ha stabilito che, nel caso in cui un legittimario venga pretermesso a causa dell'istituzione di un erede universale, l'azione di riduzione determina una situazione di comunione ereditaria tra l'erede istituito e il legittimario stesso. In tali circostanze, sebbene la stima dei beni ai fini della determinazione della lesione della legittima debba essere fatta con riferimento al valore che gli stessi avevano al momento dell'apertura della successione (artt. 556 e 564 c.c.), al momento della divisione della comunione, la stima deve essere aggiornata tenendo conto del valore attuale dei beni (art. 726 c.c.).
Pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, affinché proceda ad una nuova divisione dei beni, tenendo conto dell'aggiornamento della stima.
Nel corso della sua disamina, la sentenza si sofferma anche su altri aspetti rilevanti, come la questione della donazione indiretta. In particolare, la Corte ribadisce l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la donazione indiretta ha ad oggetto l'immobile stesso, e non la somma di denaro che è stata eventualmente impiegata per il suo acquisto.
Un ulteriore aspetto chiarito dalla sentenza riguarda i frutti dei beni comuni. La Corte precisa che, in sede di divisione ereditaria, i frutti maturati sui beni comuni spettano a tutti i coeredi in proporzione alle loro quote, a partire dal momento dell'apertura della successione.
Infine, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili alcune censure sollevate dalla ricorrente in appello. Tali censure, relative alla valutazione dei beni ereditari, sono state ritenute generiche e prive di un adeguato supporto argomentativo, non soddisfacendo quindi i requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c..
In sintesi la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito il seguente principio di diritto:
● In caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell'azione di riduzione si crea una situazione di comunione tra l'erede istituito e il legittimario.
● La stima dei beni, ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve essere fatta con riferimento al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione (artt. 556 e 564 c.c.).
● Tuttavia, in caso di divisione della comunione, la stima dei beni deve essere aggiornata al momento dello scioglimento, in base al loro valore attuale (art. 726 c.c.).
La Corte ha quindi cassato le sentenze impugnate e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà procedere a una nuova divisione dei beni, tenendo conto dell'attualizzazione della stima.
La sentenza affronta anche altre questioni, tra cui:
● Donazione indiretta: la Corte ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la donazione indiretta ha ad oggetto l'immobile e non la somma impiegata per il suo acquisto.8
● Frutti dei beni comuni: la Corte precisa che, in caso di divisione ereditaria, i frutti dei beni comuni spettano a tutti i coeredi in proporzione alle loro quote, a partire dall'apertura della successione.910
La sentenza si conclude con la declaratoria di inammissibilità di alcune censure formulate dalla ricorrente in appello, ritenute generiche e prive di un adeguato supporto argomentativo (art. 342 c.p.c.).