Come comportarsi in caso di incidente stradale?
Consigli pratici sul caso fare in caso in caso d'incidente stradale.
In caso di incidente stradale con danni al veicolo o nel quale siano rimaste ferite delle persone, è consigliabile contattare le autorità locali e un'ambulanza, e non spostare i mezzi coinvolti fino all'arrivo delle autorità, così da permettere i rilievi dell'incidente.
Qualora invece, a seguito di un incidente si fossero registrati lievi danni a cose e non si optasse per avvertire le autorità, in primo luogo è opportuno annotare i nomi e gli indirizzi di tutte le parti coinvolte nel sinistro e quelli di eventuali testimoni, unitamente ai dettagli delle compagnie di assicurazione dei veicolo coinvolti.
In tal caso, si consiglia di utilizzare il Modulo blu di "constatazione amichevole di incidente", detto Cid, che occorrerà firmare possibilmente congiuntamente. Se firmato da entrambi i conducenti, bisognerà trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente.
Una denuncia di sinistro, completa in ogni parte, accelera la procedura di liquidazione del danno, ed invece nel caso vi fossero divergenti opinioni sui fatti dell'incidente, si consiglia di non firmare il modulo, ma di contattare le autorità competenti, anche se l'incidente riguarda solo danni materiali.
Se le autorità vengono allertate, una volta giunte nel luogo dell'incidente, provvederanno a eseguire gli opportuni accertamenti per individuare la dinamica dell'incidente ed a redigere un rapporto, nel quale saranno contenuti tutti i dati necessari, oltre alla dinamica dell'incidente.
Se le autorità intervenute dovessero ravvisare delle violazioni del codice della strada, verrà contestata l'infrazione al responsabile e fatta menzione nel suddetto rapporto.
Il verbale dell'incidente verrà rilasciato dalle autorità intervenute (Vigili Urbani, Carabinieri ecc) dopo 30/60 gg. se si tratta di sinistro senza feriti e dopo 90/120 se ci sono feriti. Nell'ipotesi che ci siano stati feriti gravi o morti o che sia stata presentata una querela da una delle parti, si apre un procedimento penale, il rapporto verrà rilasciato solo una volta che le indagini saranno state completate, e soltanto dopo il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, nel caso di un incidente stradale mortale, le indagini verranno avviate d'ufficio per accertare le cause della morte e gli eventuali responsabili; sarà disposto l'esame autoptico e potrà essere disposta l'autopsia, ed in tal caso il parente più prossimo potrà designare un consulente medico che assisterà all'esame. In tal caso, al fine di non pregiudicare i propri diritti e per essere meglio tutelati, si consiglia di nominare un legale di fiducia.
Fatta la superiore premessa, adesso occorre analizzare le possibili azioni che possono essere intraprese, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, ed in tal caso è consigliabile rivolgersi ad un legale di fiducia che sia specializzato nelle procedure assicurative.
Procedura di risarcimento del danno
Il conducente del veicolo che ha provocato il sinistro stradale è ritenuto responsabile dei danni arrecati. Quest'ultimo ha il dovere di ripristinare il patrimonio del danneggiato, riportandolo nella stessa situazione in cui si trovava se l'incidente non si fosse verificato.
La denuncia di sinistro deve essere presentata alla propria agenzia o impresa assicuratrice entro tre giorni dalla data dell'incidente, o comunque entro un tempo ragionevole, per non pregiudicare l'intervento della compagnia assicurativa.
Al fine di conoscere le possibili procedure da esperire per ottenere il ristoro dei danni patiti, occorre distinguere tra due diverse procedure: 1) la procedura "ordinaria"; 2) la procedura di risarcimento diretto.
La procedura ordinaria prevede che a risarcire i danni subiti dal danneggiato sia la controparte. Per controparte si intende , il conducente, il proprietario del veicolo antagonista e l'assicurazione di questi ultimi. La procedura di risarcimento diretto, invece, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa, secondo una procedura che dovrebbe garantire la liquidazione in tempi brevi.
Tale procedura, introdotta dal Codice delle Assicurazioni Private nel 2005 ed entrata in vigore nell'anno 2007, si applica a tutti i sinistri stradali avvenuti tra due veicoli regolarmente assicurati ad eccezione dei casi seguenti.
- nel sinistro sono coinvolti più di due veicoli;
- un veicolo non è regolarmente assicurato;
- un veicolo non è immatricolato in Italia;
- un veicolo che non appartiene alla categoria dei veicoli a motore;
- un pedone, un ciclista;
- un veicolo speciale;
- una macchina agricola.
Inoltre, la procedura di indennizzo diretto, non può essere attivata quando non c'è stato un impatto tra i due veicoli, o nel caso in cui dall'incidente sono derivate gravi lesioni per il conducente che abbiano comportato una invalidità permanente superiore al 9%, infatti in questi casi si applicherà la procedura ordinaria.
Pertanto, nel caso invece vi siano tutti gli elementi per attivare la procedura di indennizzo diretto, il danneggiato dovrà formulare una richiesta di risarcimento danni alla propria Compagnia assicuratrice. La richiesta di risarcimento dei danni dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Il nominativo ed i dati anagrafici di colui il quale ha diritto al risarcimento
- Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta, al fine di accertare l'entità del danno;
- Le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
- La dinamica dell'incidente;
- Documentazione sanitaria comprovante l'entità delle lesioni subite;
- Lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.
In particolar modo, occorre specificare se sono intervenute delle autorità, e se hanno redatto un verbale, oppure se sono intervenuti i sanitari, indicando la struttura sanitaria di appartenenza.
Cosa accade dopo che l'assicurazione ha ricevuto la richiesta di risarcimento?
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento danni, la compagnia assicurativa apre il sinistro e ne dà comunicazione al danneggiato e al suo avvocato inviandogli una comunicazione che contiene i riferimenti della pratica; numero di sinistro, ufficio che provvede alla trattazione, recapiti telefonici e orari nei quali è possibile contattare il liquidatore che sarà la persona di riferimento per le trattative della pratica.
Dopo la fase istruttoria della pratica risarcitoria, sulla base dei dati forniti dal danneggiato, dalle perizie espletate sui veicoli, dalle conclusioni della visita medico legale e dalle prove fornite, il liquidatore incaricato valuterà la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e, in caso di positivo, formula un'offerta risarcitoria, scritta o orale.
Entro 90 giorni dall'accertamento del danno, la compagnia assicuratrice è obbligata a formulare un'offerta al danneggiato o comunica i motivi per i quali è impossibilita a formularla.
Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.
Al fine di valutare l'entità dei danni, le compagnie assicurative nominano un perito tecnico per l'accertamento e la valutazione del danno al veicolo ed un consulente medico legale, per l'accertamento delle lesioni.
È utile sapere che il danneggiato non può rifiutarsi di acconsentire agli accertamenti previsti, pena la sospensione dei termini per l'offerta risarcitoria.