Concorso tra il reato di guida in stato di ebrietà e quello di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. a e b)
Concorso tra il reato di guida in stato di ebrietà e guida in stato di inattitudine per altri motivi: pronuncia definitiva del Tribunale federale svizzero.
La Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr.) prevede, all'art. 91, due fattispecie di reato, punite entrambe con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. La prima fattispecie, prevista dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr., si riferisce alla conduzione di un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (rispettivamente 0.4 mg/L e 0.8 per mille). La seconda fattispecie, prevista dall'art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr., si riferisce invece alla conduzione di un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi. Tali altri motivi possono risiedere nel consumo di sostanze diverse dall'alcol, ad esempio stupefacenti, psicofarmaci o altre sostanze psicotrope, così come in uno stato d'inattitudine legato ad una condizione "naturale" del conducente, ad esempio in caso di grande stanchezza o sonnolenza.
Ad oggi, la giurisprudenza federale ha sempre lasciato aperto il quesito a sapere se tra i due reati, previsti dalle due lettere dell'art. 91 cpv. 2 LCStr., vi sia un concorso perfetto o imperfetto: vale a dire, se il reato di guida in stato di ebrietà "assorba" il reato di guida in stato di inattitudine per altri motivi oppure se il conducente possa essere punito per entrambi i reati, commessi in contemporanea, in applicazione dell'art. 49 CP e con conseguente aumento della pena.
Di recente, nella sentenza 6B_1429/2020, il Tribunale federale ha finalmente affrontato la questione, chinandosi su un caso concreto di concorso tra i due reati. Nel caso in esame, un conducente ha causato un incidente, addormentandosi al volante con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (0.46 mg/L): egli è stato così condannato per la commissione di entrambi i reati, ossia per guida in stato di ebrietà e per guida in stato di inattitudine per altri motivi.
Il conducente ha interposto ricorso contro la decisione, ritenendo che il reato di guida in stato di ebrietà fosse in concorso imperfetto con quello di guida in stato di inattitudine, ossia che lo assorbisse integralmente. Infatti, secondo il ragionamento del conducente, il fatto di essere "ubriaco" al volante comporta, come conseguenza naturale, il fatto di essere anche "sonnolenti".
Il TF non ha seguito tale ragionamento, ritenendo che le due fattispecie di reato non si sovrappongono ma che costituiscono due casistiche ben distinte tra loro, che possono pertanto concorrere perfettamente ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP. Infatti, il fatto di condurre in stato di ebrietà può assommarsi al fatto di condurre stanchi oppure sotto l'influsso di altre sostanze, ciò che quindi deve essere punito separatamente. La pena inflitta al conducente (ossia una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere di CHF 60.00 cadauna, sospesa per due anni, oltre alla multa di CHF 1'800.00) è stata quindi aumentata in considerazione del concorso perfetto fra i due reati previsti dall'art. 91 cpv. 2 lett. a e b LCStr.
La questione è quindi stata risolta dal TF, il quale ha confermato che è possibile, con una sola infrazione, commettere sia il reato di guida in stato di ebrietà che il reato di guida in stato di inattitudine per altri motivi. Pertanto, chi conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà ed al contempo sotto l'influsso di stupefacenti, psicofarmaci o altre sostanze psicotrope, così come in uno stato di stanchezza/sonnolenza, rischia di subire una pena aumentata fino alla metà di quella inflitta per il reato più grave commesso.
Per qualsiasi chiarimento, restiamo a vostra disposizione.