Contratti energia non confermati? Arriva il ripristino veloce
L'Aeegesi ha approvato il "Testo Integrato per l'adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinato
Dal 1° maggio, i clienti vengono tutelati da eventuali contratti non confermati con un nuovo fornitore di gas o energia elettrica.
La deliberazione 228/2017/R/com dell'Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico) fa un passo avanti nella tutela dei consumatori italiani. Dal 1° maggio, infatti, se il passaggio ad un nuovo fornitore di gas o energia elettrica avviene attraverso un contratto non confermato il cliente, tramite un reclamo, potrà imporre il ripristino veloce verso il precedente fornitore. Ciò si aggiunge al Codice di condotta commerciale che l'Aeegesi aveva già adottato per creare una serie di norme per la conclusione dei contratti da parte dei fornitori di energia elettrica e/o gas naturale.
Attraverso la deliberazione dell'Aeegesi ha approvato il "Testo Integrato per l'adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria" (TIRV), con cui ha abrogato la deliberazione 153/2012/R/com. Questo testo ha l'obiettivo di tutelare il consumatore nei casi in cui un contratto non viene confermato, non rispettando la normativa, e viene realizzato a distanza o al di fuori dai locali commerciali.
Il reclamo
Il cliente domestico ha 40 giorni, dopo l'emissione della prima bolletta (o precedentemente se ne è a conoscenza), per inviare il reclamo al nuovo venditore. Nel caso in cui il venditore accolga il reclamo, dovrà comunicare al cliente:
- "la possibilità di ripristinare il contratto con il venditore precedente a quello contestato, con l'applicazione da parte del venditore contestato delle condizioni economiche definite dall'Autorità";
- "la facoltà, nel caso in cui non aderisca alla procedura ripristinatoria, di attivare, quale condizione necessaria per l'eventuale accesso alla giustizia ordinaria, la procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità o presso eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie";
- "del suo diritto, anche in esito alla procedura ripristinatoria, di attivare i mezzi di ricorso amministrativi e/o giudiziari per l'esercizio delle ulteriori azioni previste dall'ordinamento".
Nel caso in cui il venditore rigetti il reclamo, dovrà comunicare al cliente che il reclamo potrà essere inviato allo Sportello del consumatore che si occuperà di una verifica documentale. Dopo la risposta del venditore, il cliente domestico dovrà comunicare, entro 20 giorni solari, la volontà di aderire alla procedura ripristinatoria.
Gli obblighi informativi
Accanto al ripristino, il Testo Integrato formula nuovi obblighi informativi per i venditori:
Clienti domestici
Quando i contratti vengono conclusi al di fuori dei locali commerciali, il venditore dovrà rilasciare: una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, con consenso del cliente finale, su un altro supporto durevole. Se invece i contratti vengono conclusi a distanza, il venditore rilascerà la conferma del contratto concluso su supporto durevole.
Clienti non domestici
Per confermare i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali o a distanza, il venditore dovrà inviare una lettera di conferma o, in alternativa, dovrà effettuare una telefonata di conferma.
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