Danni da fauna selvatica agli automobilisti
Imputabilità: chi risponde dei danni? Il comportamento colposo della Pubblica Amministrazione e la prova del danno
Quanto ai danni cagionati dalla fauna selvatica, dopo ampia oscillazione, sfociata in dubbi di costituzionalità, dipanati da Corte Cost. 4 gennaio 2001, n. 4, risulta oramai pacifica l'inapplicabilità della presunzione operata dall'articolo 2052 cod.civ.
Alla selvaggina, infatti, risulta inapplicabile tale presunzione e pertanto si risponde in virtù dei principi generali di cui all'articolo 2043 cod.civ. (c.f.r anche Cass.Sez.III 4 marzo 2010, n. 5202)(C.F.R.:Responsabilità Oggettiva e semioggettiva -Mazzon-UTET-992 ss.).
I) Imputabilità: chi risponde dei danni
Una delle questioni che ha dato più spazio a discussioni fra gli addetti ai lavori è stata senz'altro quella relativa al soggetto pubblico chiamato a rispondere dei danni.
Com'è noto, l'orientamento di legittimità, in particolare Cass. 80/2010 e Cass. 20758/2010 ha stabilito che "la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. 157/1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata".
In sostanza, andrà verificata caso per caso, Regione per Regione, a chi la legislazione regionale abbia affidato compiti concreti di gestione.
In Regioni come le Marche, la Toscana o la Campania, stante rispetto a queste ultime a quanto appreso sommariamente dalla lettura di sentenze di legittimità, a chi scrive sembra bene che tali poteri, in capo all'ente provinciale, spettino senz'altro.
In particolare va evidenziato, con riferimento specifico alla L.R.Marche n. 7/95, che "le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province". In particolare la Provincia provvede:
a) alla protezione della fauna del proprio territorio
b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica
Quindi, in questo caso, anche la Provincia, stante anche recenti pronunce di legittimità in merito può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati (c.f.r anche, perché seguita da noi: Cass. 16286/2016, in questo caso anche con questioni di diritto riguardanti la possibilità di eccepire in grado di appello per la prima volta un concorco colposo del conducente).
In tutte queste circostanze non va poi taciuto, infine, che sussistono anche tesi della giurisprudenza di merito, sicuramente condivisibili in merito ad una possibile corresponsabilità tra enti (Trib. Vasto Sent. 7 luglio 2011).
II) Comportamento colposo della Pubblica Amministrazione
Tuttavia, l'aspetto più spinoso riguarda la prova del "concreto comportamento colposo dell'ente pubblico" (c.f.r Cass. Civ. 28 marzo 2006, n. 7080; ma anche, recentemente. Si veda però anche Cass. Civ. Sez.III 09.08.2016 n.16642 ove, specificamente, è stato stabilito che "nessun dovere specifico di diligenza al di là di quello generale assolto con la segnaletica, può discendere in capo all'ente delegato per la gestione della fauna dalla mera esistenza della suddetta finalità, se tale dovere non si traduca in specifiche disposizioni normative" (studiocataldi.it/articoli/26748-il-danno-da-fauna-selvatica.asp di: Avv. Daniele Paolanti).
In genere, dinnanzi a curie quali i Giudici di Pace, la tendenza è quella tesa perlopiù all'accoglimento delle domande dei danneggiati.
Spesso però, laddove i danni superino la competenza degli stessi o anche in grado di appello, si registra una certa tendenza contraria, fino al punto che, presso il Tribunale di Macerata, con sentenza 822/2012 addirittura la richiesta di refusione danni è stata rigettata, avendo ritenuto il giudicante la possibile sussistenza, nel caso, di un concorso colposo del danneggiato(!).
Tuttavia deve essere ricordato che è vero che non sempre le prove che si forniscono possono essere sufficienti a dimostrare una colpa della pubblica amministrazione.
Esistono del resto sentenze di merito, ancor prima dlela sentenza 2016 di legittimità citata sopra, ormai più che decennali che hanno visto respingere una domanda per il fatto che le recinzioni non possono talora impedire l'ingresso in carreggiata di volatili.
III) Prova del danno
In questo caso non sussistono invece particolari problematiche.
Ovviamente, ai fini del quantum, occorrerà produrre in giudizio le fatture relative alla riparazione dei danni oltre alle fotografie se possibile.