Diritti del passeggero di aeromobili
Rimborso biglietti aerei - diritti dei passeggeri - indennizzi e risarcimenti del danno per perdita di chance - vacanza rovinata
I diritti del passeggero di aeromobili sono enucleati dalla normativa europea e, più precisamente, dal Regolamento CE 261/2004 che si applica alle compagnie aeree comunitarie ed extracomunitarie per i voli che hanno come località di partenza o di arrivo aeroporti presenti sul territorio europeo. Il regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratis o con una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.
Sin dal momento in cui il passeggero procede all'acquisto di un biglietto aereo egli ha diritto di ricevere informazioni chiare sulla compagnia aerea che effettuerà il volo, sul tipo di aeromobile, sull'orario del volo, sulle tariffe ed eventuali restrizioni ad esse collegate nonché sui limiti di responsabilità della compagnia aerea nelle ipotesi di decesso, lesione dei passeggeri, danno, distruzione o smarrimento del bagaglio.
Il passeggero deve, quindi, in modo completo e trasparente, poter comprendere le condizioni generali di trasporto e tutti i dettagli del contratto perfezionatosi al momento dell'acquisto del biglietto.
Ma cosa succede in caso di negato imbarco (overbooking)?
Nel caso in cui la compagnia rifiuti di trasportare passeggeri su un volo sebbene gli stessi si siano presentati all'imbarco, il passeggero munito di regolare biglietto di volo ha diritto alla compensazione pecuniaria che, a seconda del tipo di tratta e della distanza percorsa, oscilla tra i 250,00 ed i 600,00 euro e può essere ridotta del 50% in base all'orario effettivo di arrivo del volo.
Parimenti il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto per la tratta di cui non ha usufruito e ad un volo di ritorno verso il primo punto di partenza o, alternativamente, alla riprotezione su un altro volo, avente le medesime condizioni e nel minor intervallo di tempo possibile.
Il passeggero, infine, deve essere assistito in modo gratuito, nel periodo di attesa sofferto, con pasti e bevande, con una sistemazione per la notte, con un servizio di trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione nonché con l'adeguata predisposizione di sistemi di comunicazione.
I medesimi diritti (rimborso, riprotezione, compensazione pecuniaria ed assistenza gratuita) ricorrono anche nelle ipotesi di cancellazione del volo con le seguenti precisazioni:
- la compensazione pecuniaria non è dovuta se la cancellazione dipende da circostanze eccezionali o evitabili con la dovuta diligenza o se il passeggero è stato informato dell'anzidetta cancellazione in tempo utile.
L'ipotesi peculiare ben più frequente è quella del cosiddetto ritardo prolungato.
In particolare, se il volo subisce un ritardo che oscilla tra le 2 e le 4 ore, in base al tipo di tratta ed alla distanza, il passeggero ha diritto all'assistenza gratuita che si sostanzia sempre nella somministrazione di pasti e bevande e nell'adeguata predisposizione di sistemi di comunicazione; in alcuni casi è prevista anche la sistemazione in albergo e il servizio di trasporto dall'aeroporto al luogo di allocazione.
Se l'odissea del passeggero si protrae per più di 5 ore il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto e ad un volo di ritorno verso l'originario punto di partenza.
A seguito di un'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2009, la carta dei diritti del passeggero Enac riconosce il diritto alla compensazione pecuniaria anche in capo ai passeggeri che raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo pubblicato. Attenzione però! Siffatto diritto non può essere rivendicato dal passeggero se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato dipende da circostanze eccezionali.
Alle compagnie aeree è fatto divieto di operare restrizioni o rinunce sugli obblighi dettati dal Regolamento nei confronti dei passeggeri, né le stesse compagnie possono inserire all'interno del contratto di trasporto clausole derogatorie o restrittive in tal senso.
Nel caso in cui, infine, il passeggero subisca, in forza del ritardo, dei danni diretti ovvero prevedibili come conseguenza dell'inadempimento o della condotta illecita della compagnia aerea, lo stesso potrà avanzare richiesta risarcitoria (alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal) fino ad un massimo di Euro 4.831,00. Il risarcimento non sarà dovuto nell'ipotesi in cui la compagnia riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili ed idonee ad evitare il ritardo.