Diritto di spostamento da un Comune ad un altro anche per le separazioni di fatto
Sul diritto di spostamento da un Comune ad un altro in caso di separazioni di fatto (in assenza quindi di un provvedimento del Giudice)
Sul diritto di spostamento da un Comune ad un altro in caso di separazioni di fatto (in assenza quindi di un provvedimento del Giudice)
Sul diritto di visita ai figli residenti in altri comuni, la legittimità degli spostamenti era stata già sancita dal Ministero dell'Interno che aveva chiarito che il diritto di visita dei genitori separati avrebbe dovuto essere garantito, anche spostandosi da un Comune all'altro.
Il provvedimento, tuttavia, si presentava incompleto poiché sembrava garantire il diritto di visita solo ai genitori separati o ai genitori con figli nati da un convivenza che avessero già ottenuto un provvedimento dal Tribunale.
Ci si domandava se tale diritto fosse anche garantito a chi pur essendo separato, o genitore di un bambino nato da una convivenza, non avesse ancora ottenuto il provvedimento emesso dal Tribunale.
Oggi la buona notizia.
Sul sito del Governo, sezione Faq, alla domanda:
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
La risposta è stata così integrata:
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Pertanto anche coloro che non sono in possesso di un provvedimento del giudice in ordine alla regolamentazione del diritto di visita genitori figli, potranno comunque spostarsi per raggiungere i propri figli ed esercitare quindi il loro diritto-dovere di frequentazione.
Si consiglia comunque di formalizzare l’accordo tra i coniugigenitori anche eventualmente con una scrittura privata sottoscritta da entrambi i genitori.