Diritto d'uso del posto auto condominiale
Illegittimità della vendita di un'abitazione senza il diritto d'uso del posto auto condominiale.
La Cassazione, con la sentenza n. 4733/2015, in una vicenda relativa alla compravendita di un appartamento posto nella periferia di Roma, nella quale il venditore aveva alienato solo l'immobile mantenendo il diritto d'uso del parcheggio condominiale, ha statuito che è illegittima la vendita di un'abitazione senza il diritto d'uso del posto auto condominiale e ciò può comportare la nullità dello stesso contratto.
Secondo la Cassazione, infatti, la normativa di riferimento (l'art. 41-sexies della l. n. 1150/1942), disponendo la dotazione di parcheggi nelle costruzioni realizzate dopo l'1 settembre 1967, pone un vincolo di destinazione obbligatorio tra la cubatura totale dell'edificio e gli spazi destinati a parcheggio, facendo sorgere in tal modo un diritto reale d'uso sugli stessi a favore di tutti condomini.
Nel caso di specie, mediante l'alterazione del precedente standard urbanistico, ossia del rapporto tra la superficie di parcheggio e i metri cubi di costruzione, risultava eluso - in danno del diritto degli acquirenti dell'immobile di fruire anche del posto auto sotto forma di diritto reale d'uso – il vincolo di destinazione imposto dalla normativa.