Divorzio: sentenza nazionale o straniera? Il caso della litispendenza
Al momento, gli ex coniugi sono in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea.
Una coppia si è rivolta per la domanda di separazione o di divorzio sia in Italia che in Romania.
Secondo l'articolo 19 del regolamento 2201/2003 dell'UE: "Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita". Questa situazione in cui una domanda di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio viene adita in due tribunali di due stati membri diversi, viene denominata "litispendenza". Su questa tematica si è pronunciato Yves Botper, Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nella causa C-386/17.
Il caso
Una coppia, lui italiano, lei rumena, decidono di sposarsi nel 2005 in Italia, luogo scelto anche come paese di residenza e dove è nato il primo figlio. Un anno dopo, la donna ritorna in Romania con il figlio e decide di non tornare in Italia. I coniugi, di conseguenza, hanno chiesto la separazione giudiziale presso il Tribunale di Teramo nel 2017. Entrambi i coniugi, inoltre, hanno richiesto al giudice l'affidamento esclusivo del figlio.
Nonostante ciò la donna ha deciso, nel 2009, di rivolgersi anche al Tribunale di Bucarest dove ha richiesto, oltre all'affidamento esclusivo, il divorzio dal coniuge, visto che la fattispecie della separazione non esiste in Romania. L'uomo aveva così sollevato l'eccezione di litispendenza, essendo il processo già in mano dei giudici italiani. Tuttavia i giudici rumeni hanno accettato, nella sentenza d'appello nel 2013, le richieste della donna.
Poco tempo dopo, si è pronunciato anche il Tribunale di Teramo che, al contrario, aveva deciso di consegnare l'affidamento esclusivo al padre, senza prendere in considerazione la sentenza del tribunale rumeno. I giudici italiani affermavano che quelli rumeni si erano intromessi in un processo che era stato avviato prima in Italia, violando le regole della litispendenza.
La Corte d'Appello dell'Aquila, invece, aveva deciso di modificare la decisione del tribunale di primo grado, accettando la sentenza rumena e, di conseguenza, accettando la richiesta di divorzio e quella di affidamento esclusivo eseguita da parte della donna.
L'uomo ha fatto ricorso presso la Corte di Cassazione che, a sua volta, si è rivolta alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, richiedendo di pronunciarsi sulla questione di litispendenza. Tuttavia, gli ermellini hanno sottolineato che, il tribunale rumeno non aveva diritto a decidere in quanto il primo tribunale adito era quello italiano.
Il parere dell'Avvocato generale
Al momento, gli ex coniugi sono in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Nel frattempo, l'Avvocato generale ha già dato il suo parere sul caso, affermando che la litispendenza si è presentata proprio perché sono stati interpellati due tribunali di due stati membri diversi. Eppure, quello rumeno non ha rispettato le regole della litispendenza, non avendo la competenza a decidere in quanto erano state le autorità italiane le prime a essere interpellate.
Secondo il regolamento 2201/2003, infatti, "Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita". Tuttavia, l'Avvocato generale ha ricordato anche che, nonostante vengano violate le regole della litispendenza, ciò non vuol dire che il giudice nazionale non possa riconoscere la sentenza del giudice di un altro stato membro, né che ciò comporti necessariamente la violazione dell'ordine pubblico.
In ogni caso, Yves Botper ha sottolineato che, il regolamento sancisce anche che "la decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto".