È legge la riforma sulla legittima difesa
Quali sono le principali modifiche introdotte dai 9 articoli di questa legge?
Con l’approvazione del Senato, con 201 a favore, la tanto discussa riforma sulla legittima difesa, cavallo di battaglia della Lega, è stata trasformata in legge. Come specifica il testo presentato precedentemente alla Camera dei deputati “il testo approvato dalla Camera è volto a modificare la disciplina della legittima difesa, rafforzando le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, e interviene inoltre su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio”.
Quali sono le modifiche e le novità che introduce questo testo?
Di seguito cerchiamo di spiegarvi le principali.
Legittima difesa sempre proporzionale: la legge modifica il comma 2 dell’articolo 52 del codice penale rendendo sempre presunta la legittima difesa. Anteriormente, infatti, questo articolo prevedeva che il fatto non fosse punibile se chi l’aveva commesso era stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa fosse proporzionata all’offesa. Con questa modifica, invece, ogni qualvolta un individuo cerca di respingere un’intrusione nel proprio domicilio (o altrui domicilio) con violenza, minaccia o uso delle armi, questo comportamento sarà ritenuto legittima difesa, considerando sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
Difesa per grave turbamento: la legge aggiunge un quarto comma all’articolo 55 del codice penale sul cosiddetto “eccesso colposo”: “nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5 (minorata difesa), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Pene maggiori per i reati contro il patrimonio: la modifica di altri articoli del codice penale aumentano le pene per alcuni reati contro il patrimonio, ad esempio:
- per la violazione di domicilio, precedentemente la pena prevista “da sei mesi a tre anni” viene aumentata “da uno a quattro anni”;
- se il fatto è commesso con violenza su cose o persone, inoltre, la pena passa da “uno a cinque anni” a “da 2 a 6 anni”.
Stop al risarcimento danno: chi ha agito per legittima difesa ed è stato assolto in sede penale, non avrà ripercussioni nemmeno a livello civile, non dovendo risarcire il danno. All’articolo 2044 del codice civile viene aggiunto un altro comma: “Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa”. In più, “Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale [eccesso colposo], al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
Diritto al gratuito patrocinio: il diritto al gratuito patrocinio viene esteso anche in caso di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per fatti commessi in condizioni di legittima difesa ma anche di eccesso colposo.
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