Email con firma elettronica semplice? Può essere usata come prova
Cosa s'intende per firma elettronica "leggera"?
Una sentenza del Tribunale di Milano ammette una e-mail senza firma elettronica qualificata come prova in un processo.
La maggior parte delle nostre comunicazioni personali o lavorative avvengono tramite internet. Chat e email sono due mezzi ormai (quasi) indispensabili nella vita di ogni giorno. Secondo un'ultima sentenza del Tribunale di Milano, una mail può essere ammessa come prova all'interno di un giudizio.
In merito a questo tema, l'articolo 2712 del Codice Civile sancisce che:
"Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Ciò vuol dire che una mail è valida solo se l'avversario non la contesta. Per questo, è necessario conservare le mail inviate e le relative risposte se le si vuole utilizzare all'interno di un giudizio come prova. È bene ricordare inoltre che, affinché possa essere considerata valida la mail, il mittente deve ricevere risposta senza però che il destinatario contesti la mail, il suo contenuto o il suo ricevimento.
Il caso della sentenza
La sentenza del Tribunale di Milano riguarda una persona che richiedeva il pagamento del debito a un altro soggetto, sollecitando il pagamento attraverso diverse email alle quali però riceveva risposte evasive. Non ricevendo il pagamento, il creditore ha agito attraverso decreto ingiuntivo in forza di fattura. Il debitore ha fatto opposizione, ma il creditore ha portato in tribunale come prove anche le mail in cui il debitore non aveva mai contestato il debito.
Secondo quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Milano, i giudici hanno preso in considerazione l'articolo 46 del Regolamento Europeo per le identità digitali (EIDAS, n.910 del 2014) che afferma che "a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica". La decisione del Tribunale, inoltre, si è basata anche sull'articolo 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD):
"Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità".
Questa non è stata la prima sentenza a favore dell'utilizzo legale delle mail all'interno di un processo. Precedentemente, anche il Tribunale di Termini Imerese aveva considerato una mail con firma elettronica leggera di valenza a livello giuridico.
Cos'è la firma elettronica leggera?
Il Codice dell'Amministrazione Digitale definisce così la firma elettronica cosiddetta "leggera":
"L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica".
Questo tipo di firma, infatti, è riconducibile all'autore tramite diversi dati (username, indirizzo mail, ecc.). Per il CAD, inoltre, esistono altri tipologie di firme: la firma elettronica avanzata; la firma elettronica qualificata e la firma digitale. Questi tre tipi, soprattutto gli ultimi due, sono validi a tutti gli effetti davanti alla legge.
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