Fino a quando i genitori devono mantenere i figli?
I giudici del Tribunale di Modena hanno accolto la richiesta di una donna di rilascio dell'immobile da parte del figlio di 60 anni.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Modena e da sentenze precedenti, l'età massima equivale a 34 anni.
In una situazione lavorativa precaria come quella che stiamo vivendo attualmente, fino a quando i genitori hanno l'obbligo di mantenere i propri figli, aiutandoli economicamente o ospitandoli nella propria casa? Esiste un'età limite? Secondo una recente sentenza del Tribunale di Modena, sì: l'età massima coinciderebbe con i 34 anni.
Il caso
Una donna, attraverso l'amministratore di sostegno, ha chiesto l'immediato rilascio dei locali occupati dal figlio a Modena. Questa unità immobiliare, infatti, appartiene a lei che, inoltre, pagava anche le spese del mantenimento, in quanto il figlio non versava né canone né indennità. La donna viveva in questo appartamento fino al suo ricovero in un centro per anziani a causa delle sue condizioni fisiche e nella totale indifferenza del figlio. Dopo aver chiesto più volte di rilasciare l'immobile, la donna ha richiesto la riconsegna del bene, essendo intollerabile la convivenza con il figlio.
L'uomo, a sua volta, si rivolgeva al Tribunale, affermando che i genitori gli avevano consentito di permanere nell'abitazione in adempimento spontaneo a un obbligo di mantenimento o comunque di natura alimentare, essendo privo di redditi e di mezzi di sostentamento. Secondo la ricorrente, invece, il rapporto fra le due parti sarebbe riconducibile a un contratto di comodato precario.
La decisione del Tribunale di Modena
Secondo la sentenza del Tribunale di Modena del 1 febbraio 2018, sarebbe da escludere che la permanenza nell'immobile sia la conseguenza dell'adempimento di un obbligo di mantenimento gravante sui genitori, vista l'età del figlio, pari a 60 anni. Il Tribunale, infatti, ha ricordato una sentenza precedente, del 2014, della Corte di Cassazione: "con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non più del mantenimento ex artt. 337-ter, 337- octies c.c.".
Seguendo l'orientamento tracciato dal Tribunale di Milano, con la sentenza del 29 marzo 2016, inoltre, il Tribunale di Modena ha sottolineato che: "nel tentativo di identificare un'età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso può, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto (ad esempio regime degli alimenti)".
Il Tribunale di Modena definisce, dunque, il rapporto venutosi a creare tra madre e figlio come un negozio atipico familiare in quanto non sono rari i casi in cui i figli, anche se maggiorenni, continuano a vivere nella casa natale con i genitori. Allo stesso tempo, però, non esiste nessuna norma che dia il diritto al figlio di continuare a vivere nella proprietà esclusiva dei genitori che, quindi, hanno il diritto, a loro volta, di richiedere di liberare l'immobile.
Per tutte queste ragioni, dunque, i giudici del Tribunale hanno accolto la domanda di rilascio dell'immobile richiesta dalla donna.
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