Giurisprudenza in materia di famiglia di giugno e luglio 2022 (parte 1)
L'articolo si pone l'obiettivo di offrire una panoramica sulla recente giurisprudenza in materia di famiglia dei mesi di giugno e luglio 2022
1. IMPEDIRE ALL'EX DI PASSARE LE VANCANZE CON I FIGLI COSTITUISCE REATO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28980/2022 del 21 luglio 2022, ha sancito che rischia una condanna in sede penale chi, con una scusa, impedisce all'ex di passare le vacanze con i figli. La Corte ha infatti respinto il ricorso di una donna che aveva negato alla figlia la possibilità di partire con il padre rendendosi irreperibile. Nel caso di specie è stata rilevata con certezza la volontà della madre della minore di non acconsentire che la figlia trascorresse con il padre le vacanze estive, strumentalizzando di fatto, con la sua condotta, la minore (Corte di Cassazione, sentenza n. 28980 del 21 luglio 2022).
2. FEMMINICIDIO: LA GELOSIA NON ESCLUDE LA CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE
Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere presi in considerazione dal giudice ai fini della concessione di circostanze attenuanti generiche, in grado di incidere sulla misura della responsabilità penale. A precisarlo è la Corte di Cassazione, sezione prima penale, con la sentenza n. 28561/2022 dello scorso 20 luglio. La Corte riprende il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la gelosia costituisce uno stato passionale, di base inidoneo ad attenuare o ad eliminare la capacità di intendere e volere dell'autore del reato, a meno che la stessa non si manifesti come un vero e proprio squilibrio psichico, in grado di incidere in concreto sui processi di determinazione e di auto-inibizione. Tuttavia, la gelosia, se collocata nell'ambito di un ingiustificato autoritarismo derivante dalla personalità violenta dell'imputato, dà di per sé ragione del diniego delle attenuanti generiche (Corte di Cassazione penale, sentenza n. 28561 del 20 luglio 2022).
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO: INDAGINI TRIBUTARIE SUI REDDITI NON DICHIARATI
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di mogli e figli in sede di separazione giudiziale, rilevano anche i redditi sottratti al fisco. Qualora sussistano fatti precisi e circostanziati, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria. Ad affermare ciò è la Corte di Cassazione, attraverso l'ordinanza n. 22616 del 19 luglio 2022, in accoglimento del ricorso di una moglie che lamentava il fatto che la quantificazione dell'assegno si basasse unicamente sui redditi dichiarati, trascurando il nero prodotto dall'ex marito. La Corte di Cassazione con tale ordinanza ha infatti stabilito che "in tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria" (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22616 del 19 luglio 2022).
4. RECLUSIONE PER CHI NON VERSA L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
La Corte di Cassazione, sezione Sesta penale, con la sentenza n. 27929/2022 dello scorso 18 luglio 2022, ha ribadito che chi non versa l'assegno di mantenimento ai figli e all'ex coniuge rischia più di un anno di reclusione. La condotta integra infatti una fattispecie plurioffensiva, in quanto colpisce più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La Cassazione ha rilevato che, stante la pluralità dei beneficiari del trattamento economico non corrisposto, si configura non già un unico reato, bensì una pluralità di fattispecie in concorso formale (Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 27929 del 18 luglio 2022).
5. ADOTTABILITA' DEL MINORE: VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER UNA CRESCITA EQUILIBRATA
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21992/2022, depositata lo scorso 12 luglio, precisa che ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità, è necessario accertare la concreta capacità genitoriale. A tal fine, occorre verificare l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli nonché tenere conto della positiva condotta dei genitori a recuperare il rapporto con essi. Così prevedendo, i giudici di legittimità hanno applicato il principio di carattere generale che impone la valorizzazione del legame naturale e l'attenta valutazione dello stato di abbandono morale e materiale del minore per l'applicazione dell'istituto dell'adozione quale extrema ratio (Corte di Cassazione, ordinanza n. 21992/2022 del 12 luglio 2022).