Guida in stato di ebbrezza: linguaggio sconnesso e alito vinoso non sono sufficienti
Secondo le testimonianze, in seguito all'incidente, l'automobilista si esprimeva con linguaggio sconnesso e aveva l'alito vinoso.
Se la misurazione del tasso alcolemico viene fatta in ritardo, rispetto al momento dell'incidente, non è possibile affermare con certezza la responsabilità dell'automobilista.
Cosa succede se l'alcol test non viene eseguito immediatamente e l'automobilista ha causato un incidente? Secondo una recente sentenza del Tribunale di Treviso, l'alito vinoso e il linguaggio sconnesso al momento del sinistro stradale non sono elementi per affermare con sicurezza la responsabilità del conducente.
Il caso
Un automobilista aveva perso il controllo del suo motociclo, causando un incidente con un furgone presente nell'altra semicarreggiata. Secondo le testimonianze, il conducente si esprimeva con linguaggio sconnesso e aveva l'alito vinoso. I Carabinieri di Treviso erano intervenuti sul luogo dell'incidente ma la misurazione del tasso alcolemico era stato eseguita solo diverse ore dopo, circa 2 o 3 ore dopo l'incidente. In questo caso, la prova aveva dimostrato che il suo tasso alcolemico era superiore a quello consentito dalla legge.
Come si legge nella sentenza numero 1249/2017 del Tribunale di Treviso, la difesa aveva ribadito che il "lasso temporale decorso dalla verificazione del sinistro non consentirebbe di accertare in termini di certezza l'entità del tasso di concentrazione del sangue dell'imputato al momento dell'incidente". Non è stato possibile, infatti, stabilire con esattezza l'ora del sinistro stradale. Già in passato, un'altra sentenza aveva ritenuto "inattendibile un'analisi alcolemica effettuata con cronologia grandemente differita rispetto al momento circostanziale: affermazione supportata dalle peculiari caratteristiche del profilo cinetico dell'alcol etilico considerando che la sua velocità di assorbimento gastro-intestinale dipende da molteplici fattori", ad esempio dalla coassunzione di cibo e dal tipo di bevanda assunta e di alimenti ingeriti.
Secondo il Tribunale, inoltre, l'alito vinoso e il linguaggio sconnesso potrebbero essere stati sintomi non solo dell'alcol ma anche segnali relativi ad altre circostanze. L'alito vinoso, si legge nella sentenza, "può essere confuso per effetto di sostanze che possono simulare tale percezione (es. chetoni che si riscontrano nel digiuno prolungato, nel diabete scompensato e nel reflusso gastroesofageo)". In quanto all'eloquio sconnesso, inoltre, "non può neppure del tutto disattendersi l'allegazione difensiva in forza della quale le difficoltà di espressione verbale riscontrate potessero almeno in parte ascriversi alla presenza di una protesi provvisoria all'interno della bocca dell'imputato".
I giudici del Tribunale di Treviso, in base alla ricostruzione della vicenda e alle testimonianze, hanno deciso di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste. Nella sentenza, infatti, si spiega che: "sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il consulente della difesa […] e preso atto dell'obiettiva incertezza in prdine alla esatta collocazione dell'ora in cui si verificò il sinistro stradale che diede origine al presente procedimento, non è possibile affermare in termini di ragionevole certezza, sulla base del tasso di concentrazione alcolica riscontrato in sede di accertamento mediante etilometro a distanza di circa due/tre ore, l'effettivo livello di concentrazione al momento del sinistro cui è necessario rapportarsi per determinare la colpevolezza dell'imputato".
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